Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1993

Corte cost., sent. 6 aprile 1993, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/1993
Data di deposito
6 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 261 del 15 settembre 1990
  • legge n. 331 del 12 novembre 1990
  • art. 9, comma 2, legge n. 405 del 29 dicembre 1990
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 151 del 13 maggio 1991
  • legge n. 202 del 12 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19274

L'indicazione inaccurata o erronea (si tratti di 'lapsus calami' o di vero errore) delle disposizioni di legge che il giudice 'a quo' ha inteso impugnare, non osta all'ammissibilita' della questione di costituzionalita' i cui termini risultino tuttavia con sufficiente chiarezza. - S. nn. 47/1962, 40/1983, 212/1985; O. n. 54/1965.

Massima n. 19275

La questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo ('recte' secondo), del d.l. 15 settembe 1990 n. 261, conv. in L. 12 novembre 1990 n. 331, disciplinante la misura dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili fino al 31 dicembre 1990, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', controvertendosi in quest'ultimo delle sole fatturazioni contenute nelle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 19276

Il regime tariffario e d'imposta del gas metano usato come combustibile per usi non industriali, non e' legato alle modalita' di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto,(che e' unico e permanente, e non stagionale), giacche', a causa della variabilita' anno per anno delle condizioni climatiche, non e' possibile predeterminare i periodi in cui il consumo del gas avviene esclusivamente per cottura di cibi e produzione di acqua calda, ovvero anche per riscaldamento individuale. Percio', per gli utenti che, fruendo di tale utilizzazione aggiuntiva, sono sottoposti alla tariffa T2 (e al connesso maggior onere impositivo), l'inapplicabilita' della piu' favorevole tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il consumo del gas e' limitato alle prime due utilizzazioni risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto piu' che essa include, come elemento perequativo dell'unicita' della tariffa, una consistente riduzione dell'imposta di consumo fino a 250 metri cubi annui. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, comma terzo - 'recte' quarto - del d.l. 13 maggio 1991 n. 151, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 202; e 9, comma primo - 'recte' secondo - L. 29 dicembre 1990 n. 405).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3 (recte 4), del d.-l. 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, e 9, comma 1 (recte 2), della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1991), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Latina con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 (recte 2), del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato), convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal nominato Giudice conciliatore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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