Corte costituzionale
Sentenza n. 139/1993
Corte cost., sent. 6 aprile 1993, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/1993
- Data di deposito
- 6 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 19387
Come gia' affermato, in materia di accertamenti su alimenti, bevande ed altri prodotti, compiuti nel corso di controlli ispettivi, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., deve ritenersi violato quando non sia previsto, per l'esecuzione di analisi da effettuarsi su campioni deteriorabili, e percio' non suscettibili di revisione, l'obbligo di dare avviso alle persone interessate - cosi' come stabilito dal nuovo codice di procedura penale inapplicabile peraltro nel giudizio 'a quo', che trae origine da un accertamento effettuato secondo il precedente rito penale - al fine di consentire alle stesse di presenziare, eventualmente con l'ausilio di un consulente tecnico, all'esecuzione di tali operazioni. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 12, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, (emanato in attuazione di direttiva CEE) nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura del competente ufficio dell'U.S.L., sia dato anche oralmente, avviso all'interessato del giorno dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinche' lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. - In senso conforme v. S. nn. 469/1988 e 434/1990; sul necessario riferimento dell'obbligo del preavviso al momento dell'effettuazione delle analisi e non anche a quello del prelievo dei campioni v. S. n. 248/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui non prevede che, in caso di analisi di acque destinate al consumo umano, per le quali non sia possibile la revisione, a cura dell'organo procedente sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate, affinché lo stesso interessato o persona di sua fiducia possano presenziare a tali analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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