Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1993
Corte cost., sent. 6 aprile 1993, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1993
- Data di deposito
- 6 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:138
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 1849 del 20 dicembre 1932
- art. 1, legge n. 180 del 8 marzo 1968
- art. 14, comma 2, legge n. 898 del 24 dicembre 1976
- art. 2, comma 3, legge n. 1849 del 20 dicembre 1932
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 19290
E' ammissibile la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice di rinvio in ordine al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. - S. nn. 289/1992, 30/1990, 345/1987, 2/1987, 21/1982, 11/1981, 138/1977.
Massima n. 19291
Ai fini della determinazione dell'indennizzo annuale spettante al proprietario di immobile sottoposto a servitu' militare in periodo compreso tra il 6 aprile 1968 e il 12 gennaio 1977, l'applicabilita' della L. n. 180 del 1968 non dipende dall'art. 14, comma secondo, L. n. 898 del 1976, in quanto quest'ultimo e' norma di mero richiamo della disciplina applicabile al periodo precedente la data di entrata in vigore della stessa legge n. 898; percio', correttamente il giudice 'a quo' ha impugnato l'art. 1, L. n. 180 cit., volendo censurare il criterio, ivi previsto, di determinazione del suddetto indennizzo. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato assumendo l'inesatta individuazione, nell'ordinanza di rimessione, della disposizione da sottoporre a sindacato di costituzionalita').
Massima n. 19292
La questione di costituzionalita' dell'art. 2, commi secondo e terzo, L. n. 1849 del 1932, come sostituito dall'art. 1, L. n. 180 del 1968, sollevata in quanto - per la determinazione dell'indennizzo annuale spettante al proprietario di un immobile sottoposto a servitu' militare - non e' previsto "un criterio alternativo a quello automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, laddove questo risulta inadeguato", non puo' essere intesa nel senso di richiesta di una sentenza additiva che aggiunga a quello gia' previsto un altro criterio, la scelta del quale sarebbe rimessa al giudice quando il primo si rivelasse inadeguato, bensi' va interpretata come rivolta ad una sentenza caducatoria, per effetto della quale si ripristinerebbe, per il periodo dal 6 aprile 1968 al 12 gennaio 1977, la regola di calcolo dell'indennizzo desumibile dalla L. n. 2359 del 1865, alla quale si e' riferita la giurisprudenza dopo la dichiarazione di incostituzionalita' dell'omessa previsione legislativa di alcuna forma di indennizzo per l'imposizione di servitu' militari. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato, assumendo che il giudice 'a quo' prospetterebbe, invece, una sentenza additiva invasiva delle scelte riservate alla discrezionalita' del legislatore). - Sulla dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 3, L. n. 1849 del 1932, v. S. n. 6/1966.
Massima n. 19293
Il giudizio di congruita' dell'indennizzo dovuto all'espropriato (nella specie, al proprietario di fondo assoggettato a servitu' militare) non puo' prescindere dal parametro del "giusto prezzo" risultante dagli artt. 40 e 68, L. n. 2359 del 1865, ma quest'ultimo - costituendo appunto un parametro, e non gia' un termine vincolante di commisurazione dell'indennizzo - lascia il legislatore libero di adottare criteri piu' o meno automatici di determinazione dell'indennizzo, per esempio rapportandolo al valore catastale dell'immobile (risultante dalla moltiplicazione del reddito dominicale rivalutato per un certo coefficiente), oppure alla media, eventualmente corretta, del valore venale col reddito dominicale rivalutato (cfr. art. 5 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359), sempre che le tariffe d'estimo siano stabilite in misura tale da produrre un risultato che, confrontato con quel parametro e tenuto conto degli interessi generali sottesi al provvedimento espropriativo, possa considerarsi equo. - Cfr. S. nn. 216/1990, 1022/1988, 530/1988, 138/1977.
Massima n. 19294
Posto che l'imposizione di una servitu' militare configura un caso analogo a quello dell'occupazione parziale e temporanea del fondo, e che il giudizio di congruita' dell'indennita' annuale di asservimento non puo' quindi prescindere dal parametro del "giusto prezzo" risultante dagli artt. 40 e 68, L. n. 2359 del 1865, il criterio automatico del riferimento ai valori della rendita catastale - previsto dalla L. n. 180 del 1968 ai fini della determinazione della suddetta indennita' di asservimento - risulta inadeguato in generale a garantire un "serio ristoro", giacche' dalla sua applicazione puo' derivare (come nella fattispecie oggetto del giudizio 'a quo') un indennizzo irrisorio, laddove invece puo' ritenersi adeguato solo un criterio che, presupposta la correttezza delle stime che forniscono i coefficienti di calcolo, determini in ogni caso un indennizzo che possa considerarsi equo alla stregua del suddetto parametro. Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 42, comma terzo, Cost. - l'art. 2, commi secondo e terzo, L. 20 dicembre 1932 n. 1849, come sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 1968 n. 180. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 (Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari), come sostituito dall'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 180 (Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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