Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
31 marzo 1993
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • legge n. 488 del 19 dicembre 1992
  • art. 4, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 1, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992
  • art. 7, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 2, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 5, decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992
  • art. 1, comma 1, bis, decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992
  • art. 5, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 8, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 6, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 4, legge n. 488 del 19 dicembre 1992
  • art. 17, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 18, legge n. 64 del 1° marzo 1986
  • art. 16, legge n. 64 del 1° marzo 1986

Parametri

Massime

Massima n. 19268

La richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della l. 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, va dichiarata ammissibile in quanto, pur dopo l'operata estensione ad alcuni articoli del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 conv. in l. 19 dicembre 1992, n. 488, il quesito referendario mantiene quella matrice razionalmente unitaria gia' riconosciuta nella originaria richiesta e conserva i necessari requisiti di chiarezza, univocita' ed omogeneita', ne' sono riscontrabili altre ragioni di inammissibilita' previste dall'art. 75 Cost.. (Ammissibilita' della richiesta di referendum come modificata per effetto dell'ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum, per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 l. 1 marzo 1986, n. 64 nonche' degli artt. 1, commi 1, 1 bis, e 5 d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 conv. in l. 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'art. 4, l. 19 dicembre 1992, n. 488).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 16 marzo 1993, per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonché degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), nonché, infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992 n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze