Corte costituzionale
Sentenza n. 137/1993
Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/1993
- Data di deposito
- 1° aprile 1993
- Data di decisione
- 31 marzo 1993
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- legge n. 488 del 19 dicembre 1992
- art. 4, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 1, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992
- art. 7, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 2, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 5, decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992
- art. 1, comma 1, bis, decreto-legge n. 415 del 22 ottobre 1992
- art. 5, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 8, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 6, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 4, legge n. 488 del 19 dicembre 1992
- art. 17, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 18, legge n. 64 del 1° marzo 1986
- art. 16, legge n. 64 del 1° marzo 1986
Parametri
Massime
Massima n. 19268
La richiesta di referendum per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della l. 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno, va dichiarata ammissibile in quanto, pur dopo l'operata estensione ad alcuni articoli del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 conv. in l. 19 dicembre 1992, n. 488, il quesito referendario mantiene quella matrice razionalmente unitaria gia' riconosciuta nella originaria richiesta e conserva i necessari requisiti di chiarezza, univocita' ed omogeneita', ne' sono riscontrabili altre ragioni di inammissibilita' previste dall'art. 75 Cost.. (Ammissibilita' della richiesta di referendum come modificata per effetto dell'ordinanza dell'ufficio centrale per il referendum, per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 l. 1 marzo 1986, n. 64 nonche' degli artt. 1, commi 1, 1 bis, e 5 d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 conv. in l. 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'art. 4, l. 19 dicembre 1992, n. 488).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 16 marzo 1993, per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonché degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 5 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), nonché, infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992 n. 488, limitatamente alle parole: "ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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