Corte costituzionale
Sentenza n. 134/1993
Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/1993
- Data di deposito
- 1° aprile 1993
- Data di decisione
- 25 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:134
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19547
In materia di responsabilita' per le spese del processo penale, anticipate dallo Stato, non e' rinvenibile nella Costituzione un principio che, imponendo in ogni caso di recuperarle, renda necessaria, per i reati perseguibili solo a querela di parte, la previsione della condanna alle spese del querelante ogni qualvolta non possa esservi condannato l'imputato. Al contrario, come la Corte ha piu' volte affermato, pur rispondendo a un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, la responsabilita' per le spese processuali di chi ha esercitato il diritto di querela non puo' essere ritenuta allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili a sua colpa. - S. nn. 30/1964, 165/1974, 52/1975 e 29/1992.
Massima n. 19548
La disciplina positiva della responsabilita' per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, mentre avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche l'opportunita' di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale (v. massima A), alla piena discrezionalita' del legislatore. La diversita' della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali e' possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), e' giustificata dalla diversita' di effetti, connotati e stabilita' propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, 408, 427, 542 del codice di procedura penale, e 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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