Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:134

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19547

In materia di responsabilita' per le spese del processo penale, anticipate dallo Stato, non e' rinvenibile nella Costituzione un principio che, imponendo in ogni caso di recuperarle, renda necessaria, per i reati perseguibili solo a querela di parte, la previsione della condanna alle spese del querelante ogni qualvolta non possa esservi condannato l'imputato. Al contrario, come la Corte ha piu' volte affermato, pur rispondendo a un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l'attivita' del giudice, la responsabilita' per le spese processuali di chi ha esercitato il diritto di querela non puo' essere ritenuta allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili a sua colpa. - S. nn. 30/1964, 165/1974, 52/1975 e 29/1992.

Massima n. 19548

La disciplina positiva della responsabilita' per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, mentre avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche l'opportunita' di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale (v. massima A), alla piena discrezionalita' del legislatore. La diversita' della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali e' possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), e' giustificata dalla diversita' di effetti, connotati e stabilita' propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, 408, 427, 542 del codice di procedura penale, e 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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