Corte costituzionale

Sentenza n. 132/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
132/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:132

Norme oggetto del giudizio

  • nota del ministero del tesoro del 8 febbraio 1992
  • nota del ministero del tesoro del 8 giugno 1992
  • nota del ministero del tesoro del 22 giugno 1992
  • nota del ministero del tesoro del 15 giugno 1992
  • nota del ministero del tesoro del 20 agosto 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19415

L'atto con il quale il Ministro del tesoro, in risposta ad una richiesta della regione Veneto relativa all'integrale accreditamento del proprio fondo di L. 244 miliardi, ai sensi della normativa sulla tesoreria unica, dichiara che le precedenti richieste regionali di prelevamento, rispettivamente per 97 e 81 miliardi, sono state evase per intero, manifesta l'intenzione e attua un comportamento concludente diretti sostanzialmente a negare il soddisfacimento integrale della richiesta stessa e, conseguentemente, anche se nella specie non si versa in un'ipotesi di "vindicatio potestatis" si ha un atto potenzialmente lesivo dell'autonomia finanziaria garantita alle regioni dall'art. 119 Cost., per effetto di un comportamento dello Stato che si assume contrario alle leggi e produttivo di turbativa nei confronti dell'esercizio del potere regionale relativo alla corretta e legittima gestione delle proprie risorse finanziarie. (Rigetto della questione di inammissibilita' opposta al ricorso per conflitto di attribuzione della regione Veneto avverso la nota del Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1992).

Massima n. 19416

Il sistema della tesoreria unica, quale espressione del potere statale di coordinamento della finanza regionale con quella nazionale e degli enti locali (art. 119 Cost.), cosi' come disciplinato dall'art. 40, primo comma, l. n. 119 del 1981, consente allo Stato di regolare l'accreditamento dei fondi di spettanza delle regioni - mantenendo la giacenza presso rispettive tesorerie entro il limite del tre per cento delle quote previste dal bilancio di competenza di queste - ma, nel contempo, preclude allo stesso di disporre delle somme depositate e di trasformare tale gestione in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale, in modo da impedire od ostacolare l'integrale utilizzabilita' da parte delle regioni dei fondi loro spettanti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, con la conseguenza ultima di costringere le medesime ed onerose anticipazioni di cassa. Atteso quindi che il Ministro del tesoro, in qualita' di detentore dei conti correnti infruttiferi intestati alle singole regioni, non ha alcun potere di sindacare la fondatezza e la congruita' delle richieste regionali avanzate nelle forme, entro la misura e secondo le modalita' e i tempi fissati dalle norme, l'accreditamento di importi in misura inferiore a quelli regolarmente richiesti dalle aventi diritto, comporta - in violazione dell'art. 119 Cost. - la mancata realizzazione della "piena e pronta disponibilita'" delle somme di pertinenza regionale giacenti presso la tesoreria centrale, cosicche' non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, rifiutare di accreditare presso le terorerie delle regioni Veneto, Liguria, Toscana e Umbria, somme, in deposito nei conti correnti intestati alle singole regioni presso la tesoreria centrale, per un importo inferiore a quello legittimamente richiesto dalle stesse, ai sensi dell'art. 40, l. 30 marzo 1981, n. 119, e dell'art. 2, l. 29 ottobre 1984. n. 720. - In argomento, v. S. nn. 162/1982, 243/1985, 244/1985, 61/1987, 155/1977, 94/1981, 307/1983, 742/1988, 24/1991; O. n. 759/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, rifiutare di accreditare presso le tesorerie regionali somme, in deposito nei conti correnti intestati alle singole regioni presso la tesoreria centrale, per un importo inferiore a quello legittimamente richiesto dalle regioni interessate ai sensi dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria per il 1981) e dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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