Corte costituzionale
Sentenza n. 131/1993
Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 131/1993
- Data di deposito
- 1° aprile 1993
- Data di decisione
- 25 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge n. 482 del 2 aprile 1968
Parametri
Massime
Massima n. 19392
L'art. 24 della l. 2 aprile 1968, n. 482, col prevedere la possibilita' di definire in via amministrativa le contravvenzioni all'obbligo delle assunzioni obbligatorie, delinea la relativa procedura che e' caratterizzata da una successione concatenata e vincolante di termini per l'adozione del definitivo provvedimento prefettizio: entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali di contravvenzione e' fissata la somma dovuta dal contravventore, sentito il parere della commissione provinciale per il collocamento; entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione prefettizia deve essere effettuato il pagamento in mancanza del quale entro 60 giorni il verbale e' trasmesso all'autorita' giudiziaria; in ogni caso, quindi, il processo penale inizia o prosegue entro i ristretti tempi cosi' indicati, non potendo, al mancato parere della commissione provinciale per il collocamento, essere attribuita alcuna efficacia ostativa - come ritenuto dal giudice 'a quo' - essendo il Prefetto, in base alle comuni norme sul procedimento amministrativo ( art. 16, l. n. 241/1990), comunque tenuto a provvedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nessun ostacolo sussiste all'esecuzione dell'azione penale e cadono percio' le censure di violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale prospettata dal giudice 'a quo' sull'erroneo presupposto della inesistenza di termini certi per la conclusione della procedura amministrativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, l. 2 aprile 1968, n. 482).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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