Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, legge n. 482 del 2 aprile 1968

Parametri

Massime

Massima n. 19392

L'art. 24 della l. 2 aprile 1968, n. 482, col prevedere la possibilita' di definire in via amministrativa le contravvenzioni all'obbligo delle assunzioni obbligatorie, delinea la relativa procedura che e' caratterizzata da una successione concatenata e vincolante di termini per l'adozione del definitivo provvedimento prefettizio: entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali di contravvenzione e' fissata la somma dovuta dal contravventore, sentito il parere della commissione provinciale per il collocamento; entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione prefettizia deve essere effettuato il pagamento in mancanza del quale entro 60 giorni il verbale e' trasmesso all'autorita' giudiziaria; in ogni caso, quindi, il processo penale inizia o prosegue entro i ristretti tempi cosi' indicati, non potendo, al mancato parere della commissione provinciale per il collocamento, essere attribuita alcuna efficacia ostativa - come ritenuto dal giudice 'a quo' - essendo il Prefetto, in base alle comuni norme sul procedimento amministrativo ( art. 16, l. n. 241/1990), comunque tenuto a provvedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Nessun ostacolo sussiste all'esecuzione dell'azione penale e cadono percio' le censure di violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale prospettata dal giudice 'a quo' sull'erroneo presupposto della inesistenza di termini certi per la conclusione della procedura amministrativa. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, l. 2 aprile 1968, n. 482).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze