Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1993

Corte cost., sent. 1° aprile 1993, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:130

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 2, n.103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
  • art. 76, Costituzione
  • art. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987

Massime

Massima n. 19545

Come la Corte ha ripetutamente affermato, il profilo concernente l'interpretazione della norma alla quale il giudice di rinvio e' vincolato, per essere il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione non piu' contestabile in quella sede, ed il profilo concernente la legittimita' costituzionale della norma stessa si muovono su due piani distinti perche', dovendo la norma - cosi' come interpretata - ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che nei confronti di essa vengano prospettate questioni di legittimita' costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione dei precetti riguardanti la materia (artt. 1, della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, della legge n. 87 del 1953), dato che questi non contengono al riguardo alcuna specifica limitazione. Peraltro, la ritenuta rilevanza della questione non esclude che, in caso di mancato accoglimento della questione di legittimita' costituzionale da parte della Corte, il giudice debba uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza di annullamento (art. 627, quarto comma, c.p.p.). (Principi ribaditi dalla Corte nel respingere la eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Avvocatura di Stato riguardo alla impugnativa del principio di diritto affermato nel caso dalla Cassazione circa la procedura da seguire nella ipotesi di indicazione, da parte del giudice per le indagini preliminari in pretura, in seguito a rigetto della istanza di archiviazione, della necessita' di ulteriori indagini). - In termini, da ultimo, S. n. 30/1990.

Massima n. 19546

Non e' in contrasto con la legge di delega ne' con i principi di eguaglianza e ragionevolezza il principio di diritto - affermato nel caso da una Sezione della Corte di cassazione e contestato in sede di rinvio dal giudice 'a quo' - secondo il quale, nell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta di archiviazione per infondatezza della 'notitia criminis', ritenga di indicare al pubblico ministero la necessita' di ulteriori indagini, sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990, si deve seguire la procedura in camera di consiglio e non quella 'de plano'. Il principio di massima semplificazione cui e' ispirata la disciplina del procedimento pretorile (art. 2, n. 103, della legge delega n. 81 del 1987) non determina infatti, nonostante l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale senza dubbio comporterebbe, un ripudio assoluto di tale procedura, e parimenti tale ripudio non puo' dedursi, stante la diversita' fra l'udienza preliminare e l'udienza in camera di consiglio, dal divieto dell'udienza preliminare dalla stessa direttiva sancito per il procedimento pretorile e neppure dal fatto che nella ipotesi indiscutibilmente diversa, dell'ordine rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, va seguita la procedura 'de plano'. Di conseguenza, poiche' nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura 'de plano') puo' ritenersi costituzionalmente obbligata, stabilire quale di esse debba osservarsi e' questione di mera interpretazione, di competenza del giudice di nomofilachia, il quale peraltro, dopo un iniziale contrasto tra le decisioni delle diverse sezioni, l'ha ora risolta, con sentenza pronunciata a sezioni unite, nel senso che la via da seguire non e' quella in contraddittorio ma quella 'de plano'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 77 (recte 76) - in relazione all'art. 2, n. 103, l. 16 febbraio 1987, n. 81 - e 3 Cost., del su indicato combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409, cod. proc. pen.). - Su altri aspetti (opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione) dei rapporti tra procedimento pretorile e procedura camerale, v. S. nn. 94/1992 e 123/1993; sulla indicazione di ulteriori indagini e l'ordine di formulare l'imputazione, da parte del G.I.P., v., tra le altre, S. n. 445/1990 e O. n. 254/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 (recte: 76) della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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