Corte costituzionale
Sentenza n. 123/1993
Corte cost., sent. 29 marzo 1993, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 123/1993
- Data di deposito
- 29 marzo 1993
- Data di decisione
- 25 marzo 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19346
Nel procedimento pretorile il principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103 della legge di delegazione consente di giustificare, insieme con l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi di opposizione all'archiviazione: infatti il legislatore, in attuazione di tale principio, ha ritenuto di poter regolare prevedendo per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione a tale richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini; tale soluzione, per quanto non obbligata, non supera le soglie della ragionevolezza. In relazione, poi, alla pretesa disparita' di trattamento della persona indagata nell'ambito del rito pretorile rispetto a quella sottoposta al rito operante innanzi al Tribunale, vale sempre il richiamo al principio di "massima semplificazione" che ispira il processo davanti al pretore nel suo complesso. I "criteri di massima semplificazione", richiesti dalla direttiva n. 103, si traducono infatti necessariamente in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi semplificati gia' previsti in via generale (art. 2, n. 1 della stessa legge di delegazione) per il procedimento concernente i reati di competenza del Tribunale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione). - V., per l'applicazione dello stesso principio, la sent. n. 94/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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