Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1993
Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1993
- Data di deposito
- 26 marzo 1993
- Data di decisione
- 24 marzo 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, legge n. 59 del 31 gennaio 1992
- art. 19, legge n. 59 del 31 gennaio 1992
- art. 11, comma 6, legge n. 59 del 31 gennaio 1992
- art. 20, legge n. 59 del 31 gennaio 1992
- art. 11, comma 4, legge n. 59 del 31 gennaio 1992
Parametri
- art. 117, Costituzione
- regolamento Consiglio Comunita' europee n. 2328 del 15 luglio 1991
Massime
Massima n. 19407
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, l'omessa indicazione, da parte del ricorrente, dei parametri di valutazione della costituzionalita' della legge impugnata non rende inammissibile la sollevata questione se il ricorso, pur senza una formulazione di assoluta chiarezza, consenta tuttavia di individuare un motivo di doglianza idoneo ad attingere al livello di un possibile contrasto con norme costituzionali. (Nella specie, in relazione alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, quarto e sesto comma, 14, terzo comma, 19 e 20, l. 31 gennaio 1992, n. 59, la Corte ha ritenuto che la violazione delle proprie attribuzioni in materia di cooperative agricole, dedotta dalla ricorrente affermando che la disciplina legislativa della cooperazione debba rientrare nella competenza regionale quando tocca materie assegnate alle regioni, fosse riferibile, pur in mancanza di espressa menzione, all'art. 117 Cost. e, conseguentemente, ha rigettato la relativa eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato).
Massima n. 19408
La disciplina delle figure soggettive della cooperazione e' affidata alla competenza statale ne' le attribuzioni regionali che si esprimono in ordine ai settori nei quali le cooperative operano e alla regolamentazione delle materie che formano oggetto della loro attivita' sono idonee a toccare o ad assorbire tale competenza. Al riguardo, le disposizioni della l. n. 59 del 1992, che stabiliscono la documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio (art. 19), la devoluzione di una quota di utili a fondi mutualistici (art. 11, quarto e sesto comma, art. 20) e, per quanto concerne in particolare le cooperative agricole, limiti all'ammissione di soci, i quali non siano lavoratori manuali della terra (art. 14, terzo comma) - anche a ritenerle norme di nuova introduzione e non piuttosto riferibili alla legislazione previgente - disciplinano aspetti comuni e generali della cooperazione, della condizione dei soggetti quanto all'ammissibilita' dei soci, delle modalita' di iscrizione in registri gia' previsti, delle forme di solidarieta' nell'ambito del movimento cooperativo e, come tali, riguardano materie sicuramente estranee a quelle riservate dall'art. 117 Cost. alla competenza regionale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, quarto e sesto comma, 14, terzo comma, 19 e 20, l. 31 gennaio 1992 n. 59).
Massima n. 19409
In ordine alla questione di costituzionalita' con la quale si denuncia il contrasto della l. n. 59 del 1992, con il regolamento comunitario n. 2328/91, per quanto concerne la definizione contenuta in quest'ultimo della figura di imprenditore agricolo a titolo principale, in difformita' dalla disciplina nazionale, vale il principio, gia' affermato dalla Corte, secondo cui la diretta applicabilita' delle norme comunitarie rende inammissibile la questione di costituzionalita' della norma nazionale che si sospetti in contrasto con la norma comunitaria. E' da escludersi, nella specie, per la relativita' delle qualificazioni giuridiche proprie dei distinti ordinamenti, la possibilita' di interferenza o contrasto tra i limiti di partecipazione alle cooperative agricole previste dalla legge nazionale e la qualificazione di imprenditore agricolo, idoneo destinatario di aiuti comunitari. La norma comunitaria, comunque, non e' idonea ad incidere sulla articolazione delle competenze nei rapporti tra Stato e regioni. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, quarto e sesto comma, 14, terzo comma, 19 e 20 l. 31 gennaio 1992 n. 59 promossa in riferimento al regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 15 luglio 1991, n. 2328/91). - S. n. 168/1991; per l'esclusione di questioni di costituzionalita' vertenti sul contrasto tra norme interne e norme comunitarie, S. n. 170/1984; sulla diretta applicabilita' del diritto comunitario, S. n. 113/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), promossa, in riferimento al regolamento del Consiglio delle Comunità europee 15 luglio 1991, n. 2328/91, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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