Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1993
Corte cost., sent. 5 gennaio 1993, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1993
- Data di deposito
- 5 gennaio 1993
- Data di decisione
- 18 dicembre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:1
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo del 18 giugno 1992
Parametri
- art. 1, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 117, Costituzione
- art. 11, comma 1, II per., legge n. 142 del 8 giugno 1990
Massime
Massima n. 19107
Il divieto sancito dall'art. 11, primo comma, l. n. 142 del 1990, di istituire "nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite", per il fatto di risultare espresso in una legge che ha regolato in termini organici la materia delle autonomie locali, non puo' non aver determinato l'abrogazione implicita di tutte le norme anteriori incompatibili incluse nella stessa materia, ivi comprese quelle enunciate in leggi di carattere speciale, non espressamente preservate dalla nuova normativa (art. 15, disp.prelim. cod.civ.; art. 64, secondo comma, stessa l. n. 142 del 1990). Al riguardo, la specialita' della l. n. 71 del 1953, la quale disciplina la possibilita' di ricostituire i Comuni soppressi dopo il 28 ottobre 1922, durante il periodo fascista, ancorche' la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti, non appare idonea - anche perche' fondata su un intento riparatorio connesso ad una particolare congiuntura storica - a contrastare gli effetti abrogativi derivanti dalla citata nuova disciplina organica della materia; ne' tali effetti sono contestabili sostenendo la differenziazione del termine "ricostituzione" di nuovi Comuni, contenuta nella predetta legge del 1953, rispetto a quella generale di "istituzione" di essi, adottato dallo stesso art. 11, l. n. 142 del 1990, dovendosi ritenere, per lo stato delle cose assunto ad oggetto della intervenuta disciplina di principio, la prima dizione ricompresa nella seconda.
Massima n. 19109
La legge della Regione Abruzzo riapprovata il 18 giugno 1992, la quale ha disposto la ricostituzione dei Comuni di Arischia e di Paganica - gia' soppressi durante il regime fascista (R.D. 29 luglio 1927 n. 1564) - per il fatto di aver assunto a proprio presupposto la disciplina di cui alla l. n. 71 del 1953, abrogata dall'art. 11, l. n. 142 del 1990 (v.massima A) e di non aver considerato il limite alla istituzione di nuovi Comuni, da tale norma posto, come uno dei principi regolatori del nuovo ordinamento comunale, viola l'art. 117 Cost. ed e', pertanto, costituzionalmente illegittima.
Per questi motivi
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo riapprovata dal Consiglio regionale della stessa Regione il 18 giugno 1992 e recante "Ricostituzione dei Comuni di Arischia e Paganica".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.
F.to:
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere:
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 1993.
Il direttore della Cancelleria:
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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