Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1993

Corte cost., ord. 15 marzo 1993, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/1993
Data di deposito
15 marzo 1993
Data di decisione
8 marzo 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:91

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 472 del 20 novembre 1987
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 387 del 21 settembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 19111

La diversificazione della disciplina dell'assegno funzionale pensionabile - attribuito sia ai sottufficiali delle "forze di polizia" che a quelli delle forze armate, ma condizionato, per i primi soltanto, alla prestazione del servizio "senza demerito" - assolve all'esigenza di assicurare il permanente impegno connesso alla specificita' del servizio di polizia, e costituisce scelta legislativa non arbitraria, collegata alla diversita' delle funzioni svolte dalle due categorie di personale, tra le quali sussistono regimi retributivi e normativi differenziati; non e' dunque possibile operare una comparazione alla stregua del principio di uguaglianza, attesa la non omogeneita' delle situazioni e la necessita' di tener conto del trattamento normativo e di quello economico complessivo, anziche' di singole voci di esso. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, secondo comma, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in L. 20 novembre 1987 n. 472). - Sull'unificazione normativa del personale delle "forze di polizia" (ancorche' la guardia di finanza e l'arma dei carabinieri appartengano alle forze armate), v. S. n. 277/1991; sui limiti alla possibilita' di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v. S. n. 191/1990, O. n. 583/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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