Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/1993
Corte cost., ord. 15 marzo 1993, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/1993
- Data di deposito
- 15 marzo 1993
- Data di decisione
- 8 marzo 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:91
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 472 del 20 novembre 1987
- art. 6, comma 2, decreto-legge n. 387 del 21 settembre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 19111
La diversificazione della disciplina dell'assegno funzionale pensionabile - attribuito sia ai sottufficiali delle "forze di polizia" che a quelli delle forze armate, ma condizionato, per i primi soltanto, alla prestazione del servizio "senza demerito" - assolve all'esigenza di assicurare il permanente impegno connesso alla specificita' del servizio di polizia, e costituisce scelta legislativa non arbitraria, collegata alla diversita' delle funzioni svolte dalle due categorie di personale, tra le quali sussistono regimi retributivi e normativi differenziati; non e' dunque possibile operare una comparazione alla stregua del principio di uguaglianza, attesa la non omogeneita' delle situazioni e la necessita' di tener conto del trattamento normativo e di quello economico complessivo, anziche' di singole voci di esso. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, secondo comma, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in L. 20 novembre 1987 n. 472). - Sull'unificazione normativa del personale delle "forze di polizia" (ancorche' la guardia di finanza e l'arma dei carabinieri appartengano alle forze armate), v. S. n. 277/1991; sui limiti alla possibilita' di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v. S. n. 191/1990, O. n. 583/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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