Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/1993
Corte cost., ord. 16 febbraio 1993, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/1993
- Data di deposito
- 16 febbraio 1993
- Data di decisione
- 8 febbraio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge n. 474 del 2 luglio 1957
- art. 21, legge n. 1852 del 31 dicembre 1962
- decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957
Parametri
Massime
Massima n. 19201
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - v. O. nn. 497/1991 e 327/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito nella legge 2 luglio 1957 n. 474, come sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), sollevate, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese e dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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