Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1993

Corte cost., ord. 16 febbraio 1993, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
67/1993
Data di deposito
16 febbraio 1993
Data di decisione
8 febbraio 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge n. 474 del 2 luglio 1957
  • art. 21, legge n. 1852 del 31 dicembre 1962
  • decreto-legge n. 271 del 5 maggio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 19201

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - v. O. nn. 497/1991 e 327/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito nella legge 2 luglio 1957 n. 474, come sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), sollevate, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese e dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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