Corte costituzionale
Ordinanza n. 481/1993
Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 481
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 481/1993
- Data di deposito
- 30 dicembre 1993
- Data di decisione
- 22 dicembre 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:481
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20189
E' da escludere che il giudice dell'esecuzione (nella specie: espropriazione immobiliare) di fronte alla eventualita' di una reiterata concorde richiesta delle parti per un rinvio ad udienza successiva, non abbia poteri sufficienti - come ritenuto dall'autorita' remittente - per impedire una stasi indefinita della procedura e l'assoggettamento senza limiti di tempo dei beni pignorati all'arbitrio del creditore procedente. Anche se non puo' avvalersi degli strumenti acceleratori previsti per il processo di cognizione dagli artt. 175 e 187 cod. proc. civ., egli dispone infatti di utili mezzi alternativi, quali il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 cod. proc. civ., l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore; a parte la possibilita' di convocare creditore e debitore, ed anche altri interessati, per chiarire i motivi dell'inerzia del creditore procedente, i poteri del quale, peraltro, limitano ma non annullano del tutto i poteri dispositivi del proprietario debitore. Percio' la lamentata inapplicabilita' alla suddetta ipotesi della sanzione della estinzione del processo prevista dall'art. 631, primo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, non da' luogo a violazione ne' del principio di eguaglianza ne' dei doveri di solidarieta' sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost., dell'art. 631, primo comma, cod. proc. civ., 'in parte qua').
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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