Corte costituzionale

Ordinanza n. 481/1993

Corte cost., ord. 30 dicembre 1993, n. 481

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
481/1993
Data di deposito
30 dicembre 1993
Data di decisione
22 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:481

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20189

E' da escludere che il giudice dell'esecuzione (nella specie: espropriazione immobiliare) di fronte alla eventualita' di una reiterata concorde richiesta delle parti per un rinvio ad udienza successiva, non abbia poteri sufficienti - come ritenuto dall'autorita' remittente - per impedire una stasi indefinita della procedura e l'assoggettamento senza limiti di tempo dei beni pignorati all'arbitrio del creditore procedente. Anche se non puo' avvalersi degli strumenti acceleratori previsti per il processo di cognizione dagli artt. 175 e 187 cod. proc. civ., egli dispone infatti di utili mezzi alternativi, quali il provvedimento di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591 cod. proc. civ., l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592, la fissazione di altra vendita a prezzo inferiore; a parte la possibilita' di convocare creditore e debitore, ed anche altri interessati, per chiarire i motivi dell'inerzia del creditore procedente, i poteri del quale, peraltro, limitano ma non annullano del tutto i poteri dispositivi del proprietario debitore. Percio' la lamentata inapplicabilita' alla suddetta ipotesi della sanzione della estinzione del processo prevista dall'art. 631, primo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive, non da' luogo a violazione ne' del principio di eguaglianza ne' dei doveri di solidarieta' sociale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 2 Cost., dell'art. 631, primo comma, cod. proc. civ., 'in parte qua').

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 2 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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