Corte costituzionale

Ordinanza n. 467/1993

Corte cost., ord. 28 dicembre 1993, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
467/1993
Data di deposito
28 dicembre 1993
Data di decisione
17 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:467

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 5, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905
  • art. 20, comma 4, regio decreto n. 646 del 16 luglio 1905

Parametri

Massime

Massima n. 20181

Le questioni sollevate, per violazione del diritto di difesa, nei confronti dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul credito fondiario (r.d. 16 luglio 1905, n. 646), riguardo all'espropriazione di immobili ipotecati, per la mancata previsione del diritto degli aventi causa del mutuatario originario, anche quando non abbiano notificato giudizialmente all'istituto procedente - come prescritto dal primo comma del medesimo articolo - a qual titolo sono sottentrati nel possesso o godimento del fondo, ad essere avvisati, ai sensi dell'art. 498, cod. proc. civ., dell'espropriazione ed inoltre, quando, in mancanza di tale avviso, siano intervenuti nel giudizio, a chiedere la liberazione dall'ipoteca e ad esigere, a tal fine, il deposito, da parte dell'istituto, del piano di frazionamento del mutuo, attengono alla disciplina del processo esecutivo. E' percio' incontestabile la legittimazione del giudice dell'esecuzione a promuovere l'incidente di costituzionalita', dovendo senz'altro escludersi che con l'intervento, nel caso, di alcuni aventi causa del mutuatario originario si sia realizzata - come sostenuto dal Credito fondiario e industriale FONSPA in eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito - una forma di opposizione che comporti la prosecuzione del processo dinanzi ad altro giudice.

Massima n. 20182

Questione gia' dichiarata non fondata. - V., per tutte la sent. n. 249/1984.

Massima n. 20183

La questione di legittimita' costituzionale per violazione del diritto di difesa, sollevata, nei confronti dell'art. 20, quinto comma, r.d. n. 646 del 1905, nella parte in cui non prevede che gli aventi causa intervenuti nella procedura espropriativa possano chiedere la liberazione degli immobili di loro proprieta' dall'ipoteca e che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione ordini all'istituto procedente di depositare lo schema di frazionamento del mutuo, consentendo il frazionamento medesimo, tende ad una modifica della disciplina sostanziale dei due istituti, del credito fondiario e dell'ipoteca, che e' estranea alle norme denunziate - aventi natura processuale e non sostanziale - con conseguente inconferenza del richiamo al diritto di difesa, e che esula comunque dai poteri della Corte in quanto comporta una serie di scelte discrezionali di competenza del legislatore. Come del resto dimostra il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - sopravvenuto nelle more del giudizio - che all'art. 39, sesto comma, contempla il diritto al detto frazionamento escludendo, fra l'altro, i procedimenti esecutivi in corso, ai quali continuano ad applicarsi le norme precedenti. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 20, quinto comma, del r.d. 16 luglio 1905, n. 646).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del regio decreto 16 luglio 1905 n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, del medesimo testo unico, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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