Corte costituzionale

Ordinanza n. 452/1993

Corte cost., ord. 20 dicembre 1993, n. 452

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
452/1993
Data di deposito
20 dicembre 1993
Data di decisione
13 dicembre 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:452

Norme oggetto del giudizio

  • art. 67, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 63, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
  • art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 20 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 20184

Non e' in potere della Corte pronunciarsi sul merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata - in riferimento al principio di eguaglianza - riguardo all'applicabilita' dell'amnistia per reati tributari concessa con d.P.R. n. 23 del 1992, al reato di omesso versamento delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta, in quanto, mentre nel caso in cui (come nella specie) la ritenuta sia stata effettuata e dichiarata, l'amnistia si applica a condizione che le ritenute siano state versate entro il 23 gennaio 1992, nella ipotesi - secondo il giudice rimettente piu' grave - in cui, oltre al versamento, il sostituto d'imposta abbia omesso anche la dichiarazione, il termine per poter usufruire del provvedimento di clemenza scade nel luglio 1993. Il richiesto ampliamento dell'ambito di applicabilita' dell'amnistia e' infatti precluso in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, rientrando nella esclusiva competenza del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 63 e 67, legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 1, terzo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23). - Sui limiti di sindacabilita' degli ambiti di applicazione dei provvedimenti di amnistia, v. 'ex plurimis', O. nn. 340/1987 e 628/1987, e S. nn. 59/1980, 79/1980, 32/1976 e 154/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 63 e 67 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le base imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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