Corte costituzionale
Ordinanza n. 380/1993
Corte cost., ord. 14 ottobre 1993, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 380/1993
- Data di deposito
- 14 ottobre 1993
- Data di decisione
- 6 ottobre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:380
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
- art. 3, decreto-legge n. 155 del 22 maggio 1993
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 37, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 19797
La nozione di "potere dello Stato", di cui all'art. 134 Cost., puo' estendersi a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorita'; cio' non si verifica per le Province, le quali sono dunque prive di legittimazione a sollevare conflitti fra poteri innanzi alla Corte costituzionale. (Inammissibilita' - per difetto dei requisiti di ordine soggettivo prescritti dall'art. 37, comma primo, l. n. 87 del 1953 - del conflitto sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo, in relazione agli artt. 3 e 8 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155). - O. 23 maggio 1990 s.n.; nel senso della legittimazione del comitato promotore di referendum abrogativo, v. S. 69/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al
ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29
della presente Gazzetta Ufficiale.
Testo integrale
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