Corte costituzionale
Ordinanza n. 374/1993
Corte cost., ord. 7 ottobre 1993, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 374/1993
- Data di deposito
- 7 ottobre 1993
- Data di decisione
- 4 ottobre 1993
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:374
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 19698
Questione gia' dichiarata inammissibile implicando scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - v. S. n. 54/1991 e O. n. 11/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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