Corte costituzionale
Ordinanza n. 366/1993
Corte cost., ord. 30 luglio 1993, n. 366
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 366/1993
- Data di deposito
- 30 luglio 1993
- Data di decisione
- 26 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- GRECO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:366
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 5, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- art. 19, legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 19790
Manifesta inammissibilita' della questione per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza oltre che per la mancanza della necessaria esposizione del fatto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Sanremo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: GRECO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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