Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/1993

Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
329/1993
Data di deposito
21 luglio 1993
Data di decisione
7 luglio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:329

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 360 del 9 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19725

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il trattamento derogatorio e differenziato riservato al territorio di Venezia insulare, alle isole lagunari ed al centro storico di Chioggia, e' giustificato da una distinta situazione di fatto, collegata a diverse caratteristiche abitative presenti nell'ambito dello stesso comune, ed e' frutto di una scelta del legislatore, che non si palesa irrazionale o ingiustificata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), sollevata dal Pretore di Venezia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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