Corte costituzionale
Ordinanza n. 329/1993
Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 329/1993
- Data di deposito
- 21 luglio 1993
- Data di decisione
- 7 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:329
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 360 del 9 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19725
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto il trattamento derogatorio e differenziato riservato al territorio di Venezia insulare, alle isole lagunari ed al centro storico di Chioggia, e' giustificato da una distinta situazione di fatto, collegata a diverse caratteristiche abitative presenti nell'ambito dello stesso comune, ed e' frutto di una scelta del legislatore, che non si palesa irrazionale o ingiustificata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), sollevata dal Pretore di Venezia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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