Corte costituzionale

Ordinanza n. 326/1993

Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
326/1993
Data di deposito
21 luglio 1993
Data di decisione
7 luglio 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:326

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 118 del 17 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19993

Gli enunciati di ordine interpretativo attinenti alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale competono al giudice 'a quo' e non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, se non nell'ipotesi di manifesta arbitrarieta' dell'interpretazione offerta. (Nella specie la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 118 del 1992, ritenendo non sindacabile, in quanto attinente alla rilevanza in concreto della questione e non manifestamente arbitraria, la valutazione del giudice 'a quo' in termini di minor gravita' complessiva, in rapporto alla fattispecie concreta e in riferimento alla regola dell'applicazione della legge penale piu' favorevole, del trattamento punitivo ivi previsto per la somministrazione ad animali "da azienda" di sostanze stilbeniche, rispetto a quello delineato dall'art. 440 cod. pen.). - Ex plurimis, sentt. nn. 236/1993 e 103/1993.

Massima n. 19994

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, d.lgs. n. 118 del 1992, che prevede solo come reato contravvenzionale la somministrazione ad animali "da azienda" di sostanze stilbeniche, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in base all'assunto che, data la conformita' di tale disposizione ai principi della normativa delegante (art. 2, lett. d), e art. 65, legge n. 428 del 1990) avrebbe dovuto quest'ultima essere sottoposta al richiesto scrutinio di costituzionalita'. Correttamente, infatti, la questione e' stata proposta contro la norma da cui, direttamente ed immediatamente, deriva il trattamento penale che il remittente assume lesivo del precetto costituzionale.

Massima n. 19995

La fattispecie criminosa di cui agli artt. 440 c.p. e 3, comma primo, d.lgs. n. 118 del 1992 sono diverse e presentano differenti ambiti applicativi in ragione dei rispettivi connotati fondamentali; nel primo caso si e' infatti in presenza di un delitto la cui condotta consiste nel fatto di adulterazione sostanze destinate alla alimentazione, mentre nel secondo si e' in presenza di un reato contravvenzionale che risulta perfezionato con la semplice somministrazione agli animali bovini di sostanze anabolizzanti; la relazione tra le due norme non puo' quindi essere configurata - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - ne' in termini di specialita' ne' di sovrapposizione o successione dell'una rispetto all'altra, bensi' nel senso di reciproca autonomia delle medesime. Data la diversita' delle situazioni regolate va dunque senz'altro respinta la censura formulata riguardo al trattamento piu' favorevole che, tenuto conto della spiccata nocivita' delle sostanze stilbeniche, sarebbe stato previsto per la contravvenzione, rispetto a quello comminato per il delitto di adulterazione, perpetrabile attraverso l'impiego di additivi meno dannosi del D.E.S.. Mentre esula dal giudizio di costituzionalita', perche' spetta al giudice rimettente, la valutazione circa il concreto atteggiarsi delle due norme (se in termini di concorso formale di reati ovvero di assorbimento della fattispecie meno grave in quella piu' grave) in rapporto al fatto dedotto in giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118). - Sulla competenza esclusiva dei giudici comuni riguardo ai problemi attinenti alla definizione della fattispecie concreta e alla individuazione delle disposizioni che la regolano, v. sent. n. 168/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118 (Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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