Corte costituzionale

Ordinanza n. 325/1993

Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 325

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
325/1993
Data di deposito
21 luglio 1993
Data di decisione
7 luglio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:325

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 544 del 29 dicembre 1988
  • art. 10, legge n. 140 del 15 aprile 1985
  • legge n. 59 del 27 febbraio 1991
  • art. 1, decreto-legge n. 409 del 22 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19724

Non puo' lamentarsi, per mancanza di identita' delle situazioni poste in comparazione, la lesione del principio di eguaglianza in relazione alla esclusione di applicabilita' dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, di cui all'art. 5, l. n. 140 del 1985 - alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore dei lavoratori dello spettacolo, per i quali sono invece previsti meccanismi di rivalutazione diversi, da stabilirsi con separati provvedimenti, peraltro non ancora emanati: infatti, il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo viene determinato, fin dall'entrata in vigore dell'articolo 12, d.P.R. n. 1420 del 1971, con modalita' diverse - e, per alcuni profili, piu' favorevoli - rispetto a quelle previste dal regime generale. Esula peraltro dall'ambito della sollevata eccezione,l'esame della evoluzione normativa intervenuta in ordine ai criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari trattamenti pensionistici, al fine di vagliarne, anche comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneita'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, l. 15 aprile 1985, n. 140, dell'art. 4, l. 29 dicembre 1988, n. 544 e dell'art. 1, d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni in l. 27 febbraio 1991, n. 59).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985 n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 16 novembre 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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