Corte costituzionale
Ordinanza n. 303/1993
Corte cost., ord. 1° luglio 1993, n. 303
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 303/1993
- Data di deposito
- 1° luglio 1993
- Data di decisione
- 24 giugno 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:303
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19579
Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 455/1922 e O. n. 49/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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