Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1993

Corte cost., ord. 1° luglio 1993, n. 303

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
303/1993
Data di deposito
1° luglio 1993
Data di decisione
24 giugno 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:303

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19579

Questione gia' dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 455/1922 e O. n. 49/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze