Corte costituzionale
Ordinanza n. 272/1993
Corte cost., ord. 4 giugno 1993, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 272/1993
- Data di deposito
- 4 giugno 1993
- Data di decisione
- 27 maggio 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 450 del 22 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 19835
Come la Corte ha gia' affermato nel dichiarare priva di fondamento analoga questione, non puo' dirsi lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, riguardo ai trasporti di merci su strada non soggetti all'obbligo della tariffa a forcella, la mancata previsione, nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 450 del 1985, di un aggiornamento periodico del limite di responsabilita' del vettore (rimasto fermo da tempo alla misura di L. 12.000 per ogni chilogrammo di merce): la disparita' di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimita' (con sentenza n. 420 del 1991) dell'art. 1, primo comma, stessa legge, nella parte in cui, per i trasporti soggetti alle tariffe a forcella, non prevedeva tale aggiornamento, e' giustificata dall'essere il limite di responsabilita', per questo tipo di trasporto, a differenza da quello, non derogabile dalle parti. A confutazione di un ulteriore argomento addotto a sostegno della questione in riferimento allo stato attuale della normativa, in base ad una corretta valutazione del dispositivo della citata sentenza, e' infatti da escludere che la mancata determinazione, ad essa, da parte del legislatore, del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilita' previsto per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella, renda inapplicabile il limite medesimo ed estenda quindi la responsabilita' del vettore ex art. 1696 cod. civ. - come ritenuto dal giudice remittente - all'intero prezzo della merce trasportata, giacche' tutt'al piu' abilita il giudice a rivalutare, caso per caso, in via equitativa, il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 agosto 1985, n. 450, "in parte qua"). - Sulle disposizioni su richiamate v., oltre a sent. n. 420/1991 (gia' citate nel testo) sent. n. 64/1993; su analoga norma dell'art. 423, primo comma, cod. nav., con ratio decidendi identica a quella seguita dalla sent. n. 64/1993, e dalla ordinanza in oggetto, v. anche sent. n. 401/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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