Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1993

Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
21/1993
Data di deposito
29 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge n. 230 del 18 aprile 1962

Parametri

Massime

Massima n. 19146

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per omesso riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo'. - S. nn. 395/1992, 400/1992 e 409/1992; O. nn. 389/1992 e 439/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze