Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/1993
Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/1993
- Data di deposito
- 29 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge n. 230 del 18 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 19146
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e per omesso riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo'. - S. nn. 395/1992, 400/1992 e 409/1992; O. nn. 389/1992 e 439/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze