Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/1993

Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 20

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
20/1993
Data di deposito
29 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:20

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19133

Difetta di rilevanza nel processo di provenienza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio di eguaglianza, riguardo all'applicabilita' della sospensione condizionale della pena agli autori dei reati di esecuzione di opere edilizie abusive e violazione dei sigilli, unificati dal vincolo della continuazione. L'eventuale sentenza di accoglimento avrebbe infatti come conseguenza - ai fini del richiesto ripristino della parita' di trattamento con gli imputati del solo reato edilizio, che per l'elevato minimo edittale previsto non possono invece godere del beneficio - quella di negare all'imputato cui e' stato riconosciuto il vincolo della continuazione la sospensione condizionale altrimenti spettantegli, in tal modo determinandosi un aggravamento del regime sanzionatorio che comunque, in ossequio al principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non potrebbe operare. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, cod.pen. e 20, lett. c), l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale e dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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