Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/1993
Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/1993
- Data di deposito
- 29 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 5, legge n. 360 del 8 novembre 1991
- decreto-legge n. 16 del 5 febbraio 1990
- legge n. 71 del 5 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19114
L'aver disposto, per i soli centri storici di Venezia e Chioggia e non anche per i comuni prossimi alla laguna, che le aziende artigiane e gli altri enti che abbiano effettuato scarichi senza autorizzazione possano, a determinate condizioni, ottenere un'autorizzazione in sanatoria, trova ragionevole giustificazione nella diversita' dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto e nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano; in ogni caso la disciplina degli scarichi rientra nella discrezionalita' del legislatore il cui operato si sottrae al sindacato di legittimita' costituzionale ove non sia, come non e' nella specie, del tutto arbitrario (Manifesta inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, quinto comma, l. 8/11/1991, n. 360 e 10 d.l. 5/2/1990, n. 16, conv. in l. 5/4/1990, n. 71).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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