Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1993

Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
17/1993
Data di deposito
29 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, legge n. 360 del 8 novembre 1991
  • decreto-legge n. 16 del 5 febbraio 1990
  • legge n. 71 del 5 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19114

L'aver disposto, per i soli centri storici di Venezia e Chioggia e non anche per i comuni prossimi alla laguna, che le aziende artigiane e gli altri enti che abbiano effettuato scarichi senza autorizzazione possano, a determinate condizioni, ottenere un'autorizzazione in sanatoria, trova ragionevole giustificazione nella diversita' dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto e nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano; in ogni caso la disciplina degli scarichi rientra nella discrezionalita' del legislatore il cui operato si sottrae al sindacato di legittimita' costituzionale ove non sia, come non e' nella specie, del tutto arbitrario (Manifesta inammissibilita', in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, quinto comma, l. 8/11/1991, n. 360 e 10 d.l. 5/2/1990, n. 16, conv. in l. 5/4/1990, n. 71).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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