Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/1993
Corte cost., ord. 6 aprile 1993, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/1993
- Data di deposito
- 6 aprile 1993
- Data di decisione
- 1° aprile 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:147
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19334
Questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', dal momento che il richiesto aggravamento sanzionatorio mai potrebbe operare in tale giudizio. - In senso conforme v. O. n. 20/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze