Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1993

Corte cost., ord. 1° aprile 1993, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
135/1993
Data di deposito
1° aprile 1993
Data di decisione
25 marzo 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:135

Norme oggetto del giudizio

Massime

Massima n. 19347

La natura privatistica che caratterizza l'attivita' del credito non puo' ritenersi in se' idonea ad escludere la qualita' pubblica dell'ente che la esercita, ove tale qualita' risalti, come nella specie, ai fini di una piu' penetrante tutela che l'ordinamento appresta quando gli interessi generali di cui l'ente e' portatore sono offesi dal reato. La disparita' di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario che risponde di truffa ai danni dell'istituto di credito privato (art. 640, primo comma, cod.pen.) e quello che ha commesso la stessa condotta ai danni dell'ente creditizio pubblico, sanzionata piu' severamente a norma dell'art. 640, secondo comma, cod.pen., trova quindi giustificazione nella diversa qualita' non dei soggetti attivi, ma delle parti offese dal delitto di truffa. Infatti, anche nella ipotesi in cui il reato sia commesso da un "estraneo" all'azienda, identico permane il trattamento sanzionatorio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 640, secondo comma, cod.pen.). - Sulla inapplicabilita' nei confronti dei dipendenti delle aziende di credito di diritto pubblico in quanto, quando esercitano detta attivita', non esercitano una pubblica funzione amministrativa, delle norme previste dal Capo I^ del Titolo Secondo del codice penale, v. sentenza n. 309/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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