Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1993

Corte cost., ord. 19 gennaio 1993, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/1993
Data di deposito
19 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
  • art. 12, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
  • art. 11, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
  • art. 5, legge n. 386 del 15 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 19134

L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (piu' severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilita' non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varra' la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione piu' favorevole al reo. Ne' e' possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe piu' applicabile, poiche' il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono percio' le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2, 5, 11, e 12 legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Breno con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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