Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/1993
Corte cost., ord. 19 gennaio 1993, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/1993
- Data di deposito
- 19 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
- art. 12, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
- art. 11, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
- art. 5, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 19134
L'art. 11 della l. n. 386/1990 ha il solo scopo di consentire l'applicazione della causa di non procedibilita' dell'azione penale conseguente al pagamento degli assegni ed accessori, anche ai reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge e non ha, invece, la funzione di imporre l'applicazione della nuova normativa (piu' severa della precedente da un punto di vista sanzionatorio) pure nel caso in cui, non essendosi provveduto al pagamento richiesto, la suddetta causa di improcedibilita' non operi, essendo, al contrario, evidente che ove si verifichi tale evenienza, varra' la generale prescrizione dell'art. 2, comma terzo, cod.pen., che impone al giudice di applicare, previo accertamento in concreto, la disposizione piu' favorevole al reo. Ne' e' possibile trarre argomenti in contrario dall'art. 12 della l. n. 386/1990, nel senso che avendo tale norma abrogato il precedente art. 116, R.D. n. 1736/1933, quest'ultima disposizione non sarebbe piu' applicabile, poiche' il coordinamento del citato art. 12 con i precedenti artt. 1 e 2 rende evidente che la "abolitio criminis" riguarda solo alcune fattispecie criminose dell'art. 116 mentre altre risultano soltanto modificate dai citati artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990; cadono percio' le censure formulate dal giudice a quo in quanto fondate su un'erronea interpretazione dell'art. 11, l. n. 386/1990. (Manifesta infondatezza, in riferimento all' art. 25, secondo comma Cost., degli artt. 2, 5, 11 e 12 l. 15/12/1990 n. 386).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2, 5, 11, e 12 legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Breno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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