Corte costituzionale
Ordinanza n. 120/1993
Corte cost., ord. 26 marzo 1993, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 120/1993
- Data di deposito
- 26 marzo 1993
- Data di decisione
- 24 marzo 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 15 del 16 gennaio 1992
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
- art. 32, comma 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
- art. 1, legge n. 15 del 16 gennaio 1992
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 701, codice di procedura civile
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 19245
Il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, comporta inammissibilita' della questione sollevata; nella specie, e' palesemente incompetente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza 'ex' art. 700 cod. proc. civ. il pretore del luogo in cui stia per verificarsi il fatto dannoso, quando presso altro giudice sia gia' pendente la causa per il merito (v. art. 701 cod. proc. civ.).
Massima n. 19246
Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalita', in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacita' elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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