Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1993

Corte cost., ord. 26 marzo 1993, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
120/1993
Data di deposito
26 marzo 1993
Data di decisione
24 marzo 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge n. 15 del 16 gennaio 1992
  • art. 2, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
  • art. 32, comma 1, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967
  • art. 1, legge n. 15 del 16 gennaio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 19245

Il difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto, comporta inammissibilita' della questione sollevata; nella specie, e' palesemente incompetente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza 'ex' art. 700 cod. proc. civ. il pretore del luogo in cui stia per verificarsi il fatto dannoso, quando presso altro giudice sia gia' pendente la causa per il merito (v. art. 701 cod. proc. civ.).

Massima n. 19246

Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalita', in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacita' elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Taranto - sezione distaccata di S. Giorgio Jonico con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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