Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/1993

Corte cost., ord. 19 gennaio 1993, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/1993
Data di deposito
19 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:11

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 19049

Questione gia' dichiarata inammissibile implicando scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - v. S. n. 54/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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