Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/1993
Corte cost., ord. 19 marzo 1993, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/1993
- Data di deposito
- 19 marzo 1993
- Data di decisione
- 10 marzo 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 19368
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto l'ordinanza di rimessione, oltre a non motivare sulla rilevanza, non offre elementi atti a consentire una completa valutazione della fattispecie, ne' quindi a stabilire quale delle ipotesi di pericolosita' previste dall'art. 1, della legge n. 1423 del 1956, essa specificatamente riguardi, cosicche' il richiesto giudizio di costituzionalita' finisce col rivestire nel giudizio 'a quo' un'efficacia meramente ipotetica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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