Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1993
Corte cost., ord. 19 marzo 1993, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1993
- Data di deposito
- 19 marzo 1993
- Data di decisione
- 10 marzo 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19284
Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 455/1992
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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