Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1993

Corte cost., ord. 19 marzo 1993, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
105/1993
Data di deposito
19 marzo 1993
Data di decisione
10 marzo 1993
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19284

Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 455/1992

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze