Corte costituzionale
Sentenza n. 95/1992
Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/1992
- Data di deposito
- 9 marzo 1992
- Data di decisione
- 21 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 5, legge n. 482 del 27 ottobre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 18055
La diversa data di decorrenza degli emolumenti fissi e continuativi spettanti al personale del comparto sanitario degli enti soppressi, trasferito alle Regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato, a seconda che questo abbia optato, ai sensi dell'art. 75, primo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi ovvero sia iscritto, a norma della legge 26 aprile 1983, n. 131, alla cassa di previdenza amministrativa dal Ministero del tesoro (rispettivamente, dal 1 gennaio 1989 e dall'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 131) si giustifica con il fatto che per i secondi il trattamento pensionistico risultava "ab antiquo" costituito, oltreche' dalla base stipendiale pensionabile, anche dal coacervo delle varie indennita' fruite in servizio dal lavoratore a condizione che ne ricorressero le connotazioni della fissita' e continuativita', mentre per i primi il riconoscimento della fissita' e continuativita' degli assegni, ai fini della loro ricomprensione nel trattamento di quiescenza, era stato demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, cosicche', disciolto questo ente, la equiparazione delle due categorie pote' aversi solo con la legge 1 ottobre 1988, n. 482, con la decorrenza futura del 1 gennaio 1989. In tale ottica, la diversita' temporale della decorrenza degli emolumenti non appare irragionevole, giacche' come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, il fluire del tempo costituisce legittimo elemento in forza del quale il legislatore puo' introdurre differenziazioni temporali agevolative anche nei confronti di una stessa categoria di soggetti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.). - Sul fluire del tempo come legittima causa di differenziazioni normative da ultimo: O. n. 424/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferiti alle Regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Ragusa e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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