Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1992

Corte cost., sent. 9 marzo 1992, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1992
Data di deposito
9 marzo 1992
Data di decisione
21 febbraio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:94

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18188

La diversita' della disciplina dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile, rispetto alla normativa prevista in proposito per il procedimento davanti al tribunale, deve ritenersi venuta meno, riguardo al contenuto dell'opposizione - al di la' di quel che potrebbe evincersi dal mero raffronto testuale degli artt. 156 d.lgs. n. 271 del 1989 e, rispettivamente, 410 cod. proc. pen. - in quanto, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita' (con sentenza n. 445 del 1990) dell'art. 554, secondo comma, cod. proc. pen., anche nel procedimento pretorile, come in quello innanzi al tribunale, il G.I.P. ha ora il potere (previsto originariamente solo per il secondo) di indicare al pubblico ministero ulteriori indagini da compiere. Cosicche', ora, anche nel procedimento pretorile la opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione non puo' piu' ritenersi finalizzata solo al rigetto della richiesta di archiviazione, ma puo' anche consistere nella sollecitazione di un'investigazione suppletiva con indicazione - a pena di inammissibilita' - dell'oggetto di essa e dei relativi elementi di prova. - S. n. 445/1991. - Per altri aspetti, sotto i quali la diversita' di disciplina dell'opposizione in questione nel procedimento pretorile e nel procedimento ordinario, anche se giustificata, tuttora permane v. massima seguente.

Massima n. 18189

A norma dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel procedimento pretorile la decisione sulla domanda della persona offesa di rigetto della richiesta di archiviazione, avviene 'de plano', a differenza di quanto e' previsto per il procedimento davanti al tribunale, per il quale gli artt. 409 e 410 cod. proc. pen. prevedono che - tranne l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga l'opposizione della persona offesa inammissibile e la notizia di reato infondata - si faccia luogo all'udienza in camera di consiglio. Tale disparita' di trattamento non appare tuttavia ingiustificata se si considera che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva (n. 103 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987) della "massima semplificazione", e d'altra parte, dato che la procedura camerale nel procedimento innanzi al tribunale e' intesa non tanto a garantire la persona offesa, che ha gia' esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione, quanto, piuttosto, a consentire al pubblico ministero e alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione, e' per lo meno dubbio - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che la mancanza della procedura camerale si risolva in un pregiudizio per la persona offesa. Ne' puo' aver peso, a sostegno della prospettata censura di violazione del principio di eguaglianza, per la disomogeneita' dei termini della comparazione, un raffronto con la diversa disciplina (art. 263, quinto comma) dell'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle parti in camera di consiglio, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Termini Imerese con ordinanza del 20 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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