Corte costituzionale
Sentenza n. 67/1992
Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/1992
- Data di deposito
- 24 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:67
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- art. 1-sexies, legge n. 431 del 8 agosto 1985
Parametri
Massime
Massima n. 18028
Come gia' affermato, la legge 8 agosto 1985, n. 431, allo scopo di assicurare una piu' efficace tutela dei beni ambientali, seguendo un criterio opposto a quello ispiratore della legge 29 giugno 1939, n. 1827, ha introdotto vincoli paesistici generalizzati; non puo'quindi dirsi incostituzionale la prevista sottoposizione a sanzione penale di tutte le modifiche e alterazioni attuate mediante opere non autorizzate, in area sottoposta a vincolo, anche se indipendentemente dalla presenza e dalla entita' di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico, dal momento che il reato di cui all'impugnato art. 1 sexies, d.l. n. 312/1985, ha carattere formale e di pericolo in quanto il vincolo posto in determinate parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 18030
La previsione di un unica sanzione non differenziata in relazione alla diversa ipotesi di reato contemplato dalla norma incriminatrice, non e' suscettibile di censura, essendo consentito al legislatore includere in uno stesso modello di genere una peculiarita' di sottofattispecie diversa per struttura e valore sempre che, nella previsione del minimo e massimo della pena, sussista un margine sufficiente tale da permettere al giudice di irrogare una pena proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarita' soggettive ed oggettive del caso concreto, condizione questa ricorrente nel caso di specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all' art. 3 Cost.). - In senso conforme v. S. nn. 285/1991 e 171/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salerno - sezione staccata di Amalfi - con ordinanza del 13 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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