Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1992
Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1992
- Data di deposito
- 24 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 54, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 53, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
Parametri
Massime
Massima n. 18071
In conformita' a principi propri della giurisdizione contabile, cui pur di recente in vari settori della finanza pubblica istituzionale (legge 19 maggio 1976, n. 335, sulla contabilita' regionale, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sulle unita' sanitarie locali, legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli enti locali) si e' richiamato il legislatore, anche le norme degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti 13 agosto 1933, n. 1038, concernenti il ricorso dell'esattore per rifiutato (con provvedimento dell'Intendente di finanza) rimborso di quote di imposta inesigibili, si riconnettono intrinsecamente, ai fini della formazione del contraddittorio, alle funzioni e all'attivita', da essi peraltro espressamente richiamate, del Procuratore generale, nel quale, in quanto organo posto a difesa dell'ordinamento e per la essenziale specialita' della materia, si ricompongono anche gli interessi dell'erario globalmente inteso. Ed e' in conseguenza di cio' che nei citati articoli del regolamento di procedura non e' prevista la notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria interessata, ne' la comunicazione alla stessa delle successive attivita' processuali. Spetta quindi al legislatore, e ad esso soltanto, stabilire, nella discrezionalita' delle sue scelte, se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e sostituite, come certo e' possibile, con altra regolamentazione, e con quali conseguenze sull'intero sistema. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1308, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sulla natura del regolamento di procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti: S. n. 421/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio-decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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