Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1992
Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1992
- Data di deposito
- 24 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, comma 2, legge n. 312 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 18048
Secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, l'art. 28 Cost. stabilisce, a maggior garanzia della legalita' dell'azione amministrativa e a miglior tutela dei cittadini, la responsabilita' "diretta" dei pubblici dipendenti e della pubblica amministrazione per gli atti compiuti in violazione di diritti. Inoltre, con il riferimento alle leggi ordinarie per la configurazione di tale responsabilita', ha inteso attribuire al legislatore una discrezionalita' che, tenendo conto della complessita' delle esigenze e degli interessi a confronto, gli consentisse sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in riferimento a determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti. - V. in proposito le sent. nn. 2/1968, 123/1972, 148/1983, 26/1987 e 18/1989.
Massima n. 18049
La responsabilita' del personale scolastico statale, in particolare degli insegnanti, verso terzi per gli atti compiuti in violazione di diritti, continua ad essere regolata, in via generale, dal d.P.R. n. 3 del 1957, (per effetto del'art. 384, st. d.P.R.) in relazione a tutte le ipotesi non inquadrabili nella categoria della "culpa in vigilando"; in relazione a questa soltanto la norma impugnata (art. 61, secondo comma, legge n. 312/1980) ha escluso la responsabilita' diretta degli stessi, sostituendovi quella dello Stato salvo i casi di dolo o colpa grave per i quali e' ammessa la rivalsa. Tale statuizione non viola l'art. 28 Cost., il quale consente al legislatore sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in determinate fattispecie, ferma rimanendo la responsabilita' della p.a., in base ai principi. (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata in riferimento all'art. 28 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata dal Tribunale di Catania, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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