Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1992

Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1992
Data di deposito
24 febbraio 1992
Data di decisione
5 febbraio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 2, legge n. 312 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 18048

Secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, l'art. 28 Cost. stabilisce, a maggior garanzia della legalita' dell'azione amministrativa e a miglior tutela dei cittadini, la responsabilita' "diretta" dei pubblici dipendenti e della pubblica amministrazione per gli atti compiuti in violazione di diritti. Inoltre, con il riferimento alle leggi ordinarie per la configurazione di tale responsabilita', ha inteso attribuire al legislatore una discrezionalita' che, tenendo conto della complessita' delle esigenze e degli interessi a confronto, gli consentisse sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in riferimento a determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti. - V. in proposito le sent. nn. 2/1968, 123/1972, 148/1983, 26/1987 e 18/1989.

Massima n. 18049

La responsabilita' del personale scolastico statale, in particolare degli insegnanti, verso terzi per gli atti compiuti in violazione di diritti, continua ad essere regolata, in via generale, dal d.P.R. n. 3 del 1957, (per effetto del'art. 384, st. d.P.R.) in relazione a tutte le ipotesi non inquadrabili nella categoria della "culpa in vigilando"; in relazione a questa soltanto la norma impugnata (art. 61, secondo comma, legge n. 312/1980) ha escluso la responsabilita' diretta degli stessi, sostituendovi quella dello Stato salvo i casi di dolo o colpa grave per i quali e' ammessa la rivalsa. Tale statuizione non viola l'art. 28 Cost., il quale consente al legislatore sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in determinate fattispecie, ferma rimanendo la responsabilita' della p.a., in base ai principi. (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata in riferimento all'art. 28 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata dal Tribunale di Catania, in riferimento all'art. 28 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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