Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1992
Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1992
- Data di deposito
- 24 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 18109
L'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. appartiene alla categoria delle indennita' di fine rapporto per la sua natura retributiva, previdenziale e assistenziale e per il suo carattere di trattamento integrativo della pensione. Essa spetta pertanto al momento della cessazione del servizio al dipendente degli enti locali, cosi' come, non dissimilmente, l'indennita' di buonuscita e' erogata ai dipendenti statali all'atto del collocamento a riposo: ne deriva, anche per effetto delle sentenze della Corte e per l'intervento del legislatore (cfr. artt. 6 e 9 della legge n. 29 del 1979, 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione del decreto legge n. 359 del 1987) una sostanziale equiparazione tra le due indennita', che non giustifica alcun differente trattamento normativo (per applicazione del principio v. massima B). - In senso conforme v. S. nn. 208/1986, 763/1988, 471/1989. V. anche S. n. 821/1988.
Massima n. 18110
La sostanziale equiparazione che, come si riconosce in piu' pronunce della Corte costituzionale (v. massima A), sussiste ormai tra la indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. e la indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., non consente che, mentre la seconda, in caso di morte del dipendente, compete, nell'ordine, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle del dipendente deceduto in attivita' di servizio, senza alcuna condizione, la indennita' premio di servizio, invece, spetti - come previsto dall'art. 3, secondo comma, lett. b) della legge 8 marzo 1968, n. 152 - nella forma indiretta, alla prole maggiorenne, solo se permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo, e alle orfane solo se nubili o vedove. Pertanto l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio alla erogazione nella forma indiretta della indennità premio di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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