Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1992

Corte cost., sent. 24 febbraio 1992, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1992
Data di deposito
24 febbraio 1992
Data di decisione
5 febbraio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 18109

L'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. appartiene alla categoria delle indennita' di fine rapporto per la sua natura retributiva, previdenziale e assistenziale e per il suo carattere di trattamento integrativo della pensione. Essa spetta pertanto al momento della cessazione del servizio al dipendente degli enti locali, cosi' come, non dissimilmente, l'indennita' di buonuscita e' erogata ai dipendenti statali all'atto del collocamento a riposo: ne deriva, anche per effetto delle sentenze della Corte e per l'intervento del legislatore (cfr. artt. 6 e 9 della legge n. 29 del 1979, 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione del decreto legge n. 359 del 1987) una sostanziale equiparazione tra le due indennita', che non giustifica alcun differente trattamento normativo (per applicazione del principio v. massima B). - In senso conforme v. S. nn. 208/1986, 763/1988, 471/1989. V. anche S. n. 821/1988.

Massima n. 18110

La sostanziale equiparazione che, come si riconosce in piu' pronunce della Corte costituzionale (v. massima A), sussiste ormai tra la indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. e la indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., non consente che, mentre la seconda, in caso di morte del dipendente, compete, nell'ordine, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle del dipendente deceduto in attivita' di servizio, senza alcuna condizione, la indennita' premio di servizio, invece, spetti - come previsto dall'art. 3, secondo comma, lett. b) della legge 8 marzo 1968, n. 152 - nella forma indiretta, alla prole maggiorenne, solo se permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo, e alle orfane solo se nubili o vedove. Pertanto l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio alla erogazione nella forma indiretta della indennità premio di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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