Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1992

Corte cost., sent. 18 febbraio 1992, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/1992
Data di deposito
18 febbraio 1992
Data di decisione
3 febbraio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:52

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, legge n. 107 del 4 maggio 1990
  • art. 2, legge n. 584 del 13 luglio 1967

Parametri

Massime

Massima n. 17905

Al fine di favorire la donazione di sangue - caratterizzata da apprezzabili ed elevati contenuti di solidarieta' umana e utilita' sociale - la l. 13 luglio 1967, n. 584, ha inteso non porre al riguardo ostacoli o impedimenti di ordine economico, per cui deve logicamente ritenersi che il legislatore, nel prevedere a favore del donatore la giornata di riposo e la retribuzione - rimborsabile al datore di lavoro da parte dell'istituto assicuratore - non abbia assolutamente voluto che il donatore stesso subisse un pregiudizio per mancato accredito dei contributi previdenziali, il cui diritto ha espressamente riconosciuto con la successiva legge 4 maggio 1990, n. 107 (art. 13), priva di efficacia retroattiva. Stante peraltro che la donazione di sangue e' equiparabile alla malattia, per l'indebolimento psico-fisico prodotto nel soggetto, nella specie possono trovare applicazione le norme che prevedono a carico dell'istituto assicuratore - risarcito poi dallo Stato (art. 3, l. n. 584 del 1967) in attuazione del principio di salidarieta' (v. massima B) - la contribuzione figurativa in caso di malattia (art. 56 r.d.l. n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36, l. n. 160 del 1975). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, denunziati in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.).

Massima n. 17906

In via generale, per attuazione del principio di solidarieta' nei periodi in cui, per determinati eventi (quali, per es., la malattia, l'infortunio, il servizio militare, lo svolgimento di cariche pubbliche elettive), sono sospesi la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni previdenziali, il finanziamento pubblico si sostituisce alla contribuzione che e' posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si vuole infatti evitare che i soggetti protetti, per causa di eventi che impediscono lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali perche' devono raggiungersi fini pubblici alla cui realizzazione deve provvedere tutta la collettivita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati) e 2 della legge 13 luglio 1967 n. 584 (Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e alla corresponsione della retribuzione), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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