Corte costituzionale
Sentenza n. 497/1992
Corte cost., sent. 29 dicembre 1992, n. 497
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 497/1992
- Data di deposito
- 29 dicembre 1992
- Data di decisione
- 16 dicembre 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:497
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Marche del 2 giugno 1992
Parametri
Massime
Massima n. 19032
Ai fini dell'art. 127 Cost., il carattere di "novita'" della legge rinviata dal Governo e riapprovata (con modifiche) dal Consiglio regionale, dipende non gia' dalla natura o dall'importanza del mutamento apportato (cd. criterio sostanzialistico), bensi' dal dato - certo ed evidente - che le disposizioni modificate nel loro significato normativo fossero o meno coinvolte dalle censure formulate nel precedente rinvio governativo. In base a tale criterio - pur sempre di carattere "formale" - la legge regionale rinviata che, nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sia stata modificata dal Consiglio in sede di riesame, deve considerarsi come "non nuova" (e percio' suscettibile di legittima approvazione solo a maggioranza assoluta) se le modificazioni riguardano esclusivamente le disposizioni consequenzialmente interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo, formula promulgativa, ecc.); deve invece considerarsi come "nuova" (e percio' riapprovabile a maggioranza semplice e suscettibile di rinvio governativo 'ex novo') se le modificazioni - comportanti ovviamente mutamenti del significato normativo - siano dirette ad incidere su disposizioni non interessate dal rinvio governativo. - S. nn. 158/1988, 79/1989, 80/1989, 561/1989, 122/1990 e 154/1990; per un diverso, piu' rigoroso criterio formalistico, v. S. n. 40/1977. V., inoltre, la successiva massima B).
Massima n. 19033
Il legislatore regionale, in quanto investito di una potesta' "libera", ha la piena disponibilita' del procedimento legislativo; percio', in caso di rinvio governativo della delibera approvata dal Consiglio, quest'ultimo puo' anche rinunciare al procedimento legislativo in corso o revocare la delibera approvata, e puo' persino iniziare un nuovo procedimento legislativo sulla stessa materia avente ad oggetto anche un testo normativo identico a quello votato nella prima deliberazione, salva l'espunzione delle disposizioni contestate.
Massima n. 19034
La mancanza di un potere di controllo sugli 'interna corporis' del Consiglio regionale non esclude che il Governo sia nella giuridica possibilita' di essere adeguatamente informato dal suo Commissario dell''iter' delle leggi regionali e dell'eventuale inizio, successivamente al rinvio governativo, di un nuovo procedimento legislativo; al principio di leale cooperazione tra Stato e regioni inerisce, infatti, la possibilita' del Commissario del Governo di seguire i lavori legislativi regionali e il dovere della regione di mettere in atto tutte le iniziative idonee a rendere riconoscibile, da parte dell'organo statale, la natura e l'identita' del procedimento legislativo sottostante alla deliberazione che gli viene comunicata.
Massima n. 19035
La legge della regione Marche approvata il 2 giugno 1992, pur avendo lo stesso titolo e un contenuto normativo analogo a quello di una precedente legge rinviata dal Governo, deve considerarsi come "nuova" ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost., non solo in quanto il legislatore regionale ha modificato anche disposizioni diverse da quelle allora interessate dal rinvio, ma vieppiu' in quanto egli incontestabilmente ha scelto di dar vita ad un procedimento legislativo nuovo, come si deduce dal fatto che la proposta formulata 'ex novo' dalla Giunta e' contrassegnata da un numero d'ordine diverso dalla precedente, e ancor piu' dal rilievo che per l'approvazione delle due deliberazioni sono stati seguiti procedimenti diversi. Percio', tale legge, approvata a maggioranza semplice dal Consiglio regionale, e' insuscettibile di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo, se non previo rinvio allo stesso Consiglio regionale per il riesame. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' della legge Regione Marche 2 giugno 1992 - concernente le aliquote delle addizionali ad alcune imposte - sollevata, in riferimento all'art. 127 Cost., assumendo che la suddetta legge avrebbe dovuto essere approvata a maggioranza assoluta). - V. massime precedenti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche approvata il 2 giugno 1992 (Determinazione delle aliquote, per l'anno 1992, dell'addizionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 952/1977 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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