Corte costituzionale

Sentenza n. 476/1992

Corte cost., sent. 22 dicembre 1992, n. 476

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
476/1992
Data di deposito
22 dicembre 1992
Data di decisione
14 dicembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:476

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19016

Principio guida del processo penale e' l'oralita', contemperata con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede, purche' assunto con determinate garanzie (presenza del magistrato oltre che del difensore). Al riguardo infatti, oltre ai vincoli imposti dalla direttiva n. 76 della legge di delega, il legislatore delegato doveva darsi carico di rispettare comunque i diritti dell'imputato, fra i quali e' fondamentale la facolta' di non rispondere. - Nello stesso senso, cfr: le sent. nn. 254/1992 e 255/1992.

Massima n. 19017

Non e' irragionevole la scelta operata dal legislatore delegato di limitare, a dibattimento, quando l'imputato e' contumace o assente o rifiuti di rispondere, la possibilita' di lettura e, quindi, di utilizzazione ai fini della decisione alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice, escludendo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 del codice di procedura penale, in quanto vi e' una sostanziale differenza (sempre sotto l'angolo visuale delle garanzie dell'imputato) fra queste ultime e l'interrogatorio effettuato dall'autorita' giudiziaria: solo questo atto, infatti e' svolto con le modalita' stabilite dall'art. 65 c.p.p. (contestazione del fatto, comunicazione degli elementi di prova a carico ed, eventualmente, delle fonti, invito ad esporre quanto ritenuto utile per la difesa). Ne' sussiste lesione del principio di parita' fra accusa e difesa sia perche' detto principio costituisce uno dei criteri ispiratori della legge delega (direttiva n. 3) ed opera quindi nei termini e nei limiti delle direttive in essa contenute; sia perche' esso non appare invocato a proposito, in quanto la disciplina dettata dall'art. 513 del codice di procedura penale concerne il regime di utilizzabilita' ai fini della decisione di precedenti dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato ed attiene essenzialmente al tema delle garanzie difensive di quest'ultimo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze