Corte costituzionale
Sentenza n. 468/1992
Corte cost., sent. 19 novembre 1992, n. 468
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 468/1992
- Data di deposito
- 19 novembre 1992
- Data di decisione
- 5 novembre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:468
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19004
Nell'ipotesi di incapacita' naturale del convenuto in un procedimento civile sussistono interessi diversi che devono essere contemperati. La garanzia di difesa nel processo comprende anche il diritto di non essere privato della capacita' processuale, se non mediante un giudizio in cui e' previsto l'esame dell'infermo di mente e nel quale lo stesso puo' compiere da solo tutti gli atti del procedimento (art. 716 del codice di procedura civile). Per altro verso il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende il potere di proporre una domanda giudiziale anche nei confronti dell'incapace naturale, senza che l'azione possa restare paralizzata indefinitamente per effetto della interruzione del processo ed in mancanza di un rappresentante legale, la cui nomina e' solo eventuale, nei confronti del quale il processo possa essere tempestivamente riassunto. - Nel senso di non inclusione degli incapaci naturali fra i soggetti incapaci di stare in giudizio, v. l'ord. n. 41/1988.
Massima n. 19005
Non e' menomato il diritto di difesa di chi, pur non essendo interdetto, si trovi in stato di abituale incapacita' di intendere o di volere ed essendo convenuto non sia in grado di rendersi conto che nei suoi confronti e' stato instaurato un giudizio civile. L'ordinamento, infatti, gia' appresta, anche se sarebbe opportuno predisporne di piu' efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, come la previsione, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, della tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta, nei casi di urgenza, dei necessari provvedimenti cautelari (art. 73 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Inoltre, in presenza di una causa nella quale il pubblico ministero puo' intervenire, e' previsto che il giudice davanti al quale il giudizio e' proposto ordini la comunicazione degli atti al titolare di quell'ufficio (art. 71 cod.proc.civ.) perche', nell'esercizio delle sue funzioni e ricorrendone i presupposti, il pubblico ministero assuma le iniziative necessarie per tutelare la posizione dell'incapace nel processo gia' pendente, promuovendo, ove del caso, il procedimento di interdizione o di inabilitazione e chiedendo la urgente nomina di un tutore o di un curatore provvisorio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione).
Massima n. 19045
Da un eventuale inconveniente pratico non puo' derivare un vizio di costituzionalita' delle disposizioni censurate, la cui legittimita' va apprezzata in relazione alla piena osservanza delle disposizioni dell'ordinamento giuridico complessivo. Nella specie pertanto non ha influenza il fatto che l'effettivita' della difesa dell'incapace naturale, nel processo civile in cui sia convenuto, potrebbe essere nel concreto vanificata dall'eventuale mancata estrinsecazione di tutti i poteri attribuiti dalla legge a soggetti investiti di pubbliche funzioni e a cio' delegati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Padova con ordinanza emessa il 18 dicembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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