Corte costituzionale

Sentenza n. 439/1992

Corte cost., sent. 13 novembre 1992, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
439/1992
Data di deposito
13 novembre 1992
Data di decisione
2 novembre 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:439

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, legge n. 152 del 8 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 18896

In seguito alla soppressione, ex art. 22 del d.l. n. 359 del 1987 (convertito in legge n. 440 del 1987) e per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 208 del 1986 e 763 del 1988, di quasi tutte le condizioni limitative gia' poste dall'art. 2 l. n. 152 del 1968 per la erogazione dell'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., (in particolare di quelle dei due anni di iscrizione all'ente e dei venticinque anni di servizio) non sussiste piu' la necessita' di corrispondere ai dipendenti di enti locali i trattamenti di fine rapporto, sostitutivi della suddetta indennita', di cui all'art. 17, primo comma, della stessa legge n. 152. Non interessa quindi decidere se tale disposizione, nel vietare agli enti locali - come ritenuto dal giudice 'a quo' - per le situazioni definite anteriormente alla sentenza n. 208 del 1986, di deliberare, in assenza di tali condizioni - cosi' come richieste dal su indicato art. 2 della legge n. 152, nel testo non ancora emendato dalla suddetta sentenza, per la indennita' premio di servizio - anche i trattamenti sostitutivi, determini una ingiustificata disparita' rispetto alla disciplina della indennita' di fine rapporto spettante ai dipendenti statali. Cosicche', risultando la norma censurata, nel quadro della vigente legislazione, non piu' applicabile, la richiesta di verifica di legittimita' costituzionale avrebbe dovuto se mai riguardare l'art. 6 - peraltro non impugnato - del d.l. n. 69 del 1988 (convertito in legge n. 153 del 1988) in forza del quale le su indicate disposizioni dell'art. 22 del d.l. n. 359 del 1987 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio anteriori, come nella specie, al 3 maggio 1982. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, primo comma, l. 8 marzo 1968, n. 152, 'in parte qua'). - S. nn. 208/1986 e 763/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze