Corte costituzionale

Sentenza n. 436/1992

Corte cost., sent. 13 novembre 1992, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
436/1992
Data di deposito
13 novembre 1992
Data di decisione
2 novembre 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:436

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1115 del 27 luglio 1962

Parametri

Massime

Massima n. 18875

Le sentenze che dichiarano l'illegittimita' costituzionale di una o piu' norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che 'per argumentum' si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilita' di estendere la pronuncia di incostituzionalita' a norme non espressamente impugnate; da cio' la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse, le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimita' costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorche' rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalita'. (In base a tali enunciati, la Corte ha escluso che l'art. 4, L. n. 1115 del 1962 - il quale stabilisce direttamente il limite massimo quindicennale per l'indennizzabilita' delle silicosi contratte in Belgio da lavoratori italiani successivamente rimpatriati - debba ritenersi implicitamente compreso nella precedente dichiarazione di parziale incostituzionalita' dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124 del 1965, nel quale il medesimo limite temporale era stabilito 'per relationem', mediante richiamo ad altra normativa). - Per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124, v. S. n. 54/1981.

Massima n. 18876

Una volta che il giudice rimettente abbia ritenuto che la norma sospettata di incostituzionalita' deve essere applicata nel giudizio 'a quo', il controllo sull'ammissibilita' della relativa questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioe' in caso di "assoluta reciproca estraneita'" fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile; diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di problemi di definizione della fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui risoluzione compete al giudice rimettente. (Nella specie, la Corte, respingendo l'eccezione di irrilevanza dedotta 'ex parte', ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 4, L. n. 1115 del 1962, considerando non palesemente arbitraria l'interpretazione del giudice 'a quo', secondo cui il termine quindicennale ivi previsto si riferisce non solo alla costituzione della rendita I.n.a.i.l., ma anche alla sua revisione, ond'e' applicabile nei relativi giudizi). - S. nn. 67/1985, 168/1987.

Massima n. 18877

L'art. 4, L. 27 luglio 1962 n. 1115, stabilendo un periodo massimo di quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena ai fini dell'indennizzabilita', da parte dell'I.n.a.i.l., delle silicosi contratte nelle miniere del Belgio da lavoratori italiani successivamente rimpatriati, integra l'irragionevole disparita' di trattamento - rispetto ai lavoratori ammalatisi in Italia, non soggetti ad alcun limite temporale - in base alla quale e' gia' stata dichiarata incostituzionale l'analoga previsione contenuta nell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124 del 1965; pertanto, ricorrendo l''eadem ratio decidendi', va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, L. n. 1115 cit.. - S. n. 54/1981; sui requisiti temporali per il diritto all'indennizzo, v. altresi' S. nn. 178/1988 e 206/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962 n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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