Corte costituzionale
Sentenza n. 429/1992
Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 429/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:429
Norme oggetto del giudizio
- art. 263, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 18915
In regime di costituzione rigida, al fine di misurare la compatibilita' tra disposizione di legge e precetto costituzionale, e' essenziale la ricostruzione della intenzione del costituente; l'ermeneutica costituzionale, infatti, non puo' in alcun caso prescindere dall'ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale assumendo in essa particolare rilievo la essenza storico-politica.
Massima n. 18916
La nozione di appartenenza alle Forze armate nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione e' piu' ristretta di quella accolta nel codice penale militare di pace, essendo la prima destinata a circoscrivere entro rigorosi limiti la giurisdizione speciale militare, e la seconda ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare; la diversita' di piani di 'iurisdictio' e 'lex', presente in Costituzione ma assente nel codice penale militare, vale a sottolineare il principio secondo cui in tempo di pace per i reati militari la giurisdizione normalmente da adire e' quella ordinaria mentre quella speciale militare e' eccezionale e giustificata solo ove trattasi di reati comuni commessi "sotto le armi". - Sull'ambito di applicazione della giurisdizione militare v. sent. nn. 29/1958, 48/1959, 81/1980, 112 e 113/1986, 206/1987 e 207/1987.
Massima n. 18917
Posto che il Costituente ha inteso (v. massima B) conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da "appartenenti alle Forze armate", nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, "le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare" assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di piu' di quelle indicate nell'art. 3 c.p.m.p. (militari in servizio) e nell'art. 5 c.p.m.p. (militari considerati in servizio) questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari e non a quelli militari. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
Massima n. 18918
La pronuncia di parziale illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 263 cod. pen. (v. massima C) per violazione dei limiti della giurisdizione militare segnati dall'art. 103, terzo comma, Cost., in base alla nozione ristretta, in esso accolta, dell'"appartenenza" alle Forze Armate, non impedisce al legislatore di continuare ad usare di una piu' lata nozione di tale "appartenenza", sia ai fini dell'applicabilita' delle fattispecie di reati militari sia per costruire circostanze aggravanti di reati comuni. Come, riguardo alla seconda ipotesi, si riscontra nella qualificazione del "militare in congedo" di cui all'art. 292 bis, secondo comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 167.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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