Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1992

Corte cost., sent. 10 novembre 1992, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
429/1992
Data di deposito
10 novembre 1992
Data di decisione
23 ottobre 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:429

Norme oggetto del giudizio

  • art. 263, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 18915

In regime di costituzione rigida, al fine di misurare la compatibilita' tra disposizione di legge e precetto costituzionale, e' essenziale la ricostruzione della intenzione del costituente; l'ermeneutica costituzionale, infatti, non puo' in alcun caso prescindere dall'ispirazione che presiedette al processo formativo della norma costituzionale assumendo in essa particolare rilievo la essenza storico-politica.

Massima n. 18916

La nozione di appartenenza alle Forze armate nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione e' piu' ristretta di quella accolta nel codice penale militare di pace, essendo la prima destinata a circoscrivere entro rigorosi limiti la giurisdizione speciale militare, e la seconda ispirata a far coincidere giurisdizione e assoggettamento alla legge penale militare; la diversita' di piani di 'iurisdictio' e 'lex', presente in Costituzione ma assente nel codice penale militare, vale a sottolineare il principio secondo cui in tempo di pace per i reati militari la giurisdizione normalmente da adire e' quella ordinaria mentre quella speciale militare e' eccezionale e giustificata solo ove trattasi di reati comuni commessi "sotto le armi". - Sull'ambito di applicazione della giurisdizione militare v. sent. nn. 29/1958, 48/1959, 81/1980, 112 e 113/1986, 206/1987 e 207/1987.

Massima n. 18917

Posto che il Costituente ha inteso (v. massima B) conservare la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace solo per i reati militari commessi da "appartenenti alle Forze armate", nell'accezione ristretta di cittadini che stanno prestando il servizio militare, "le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare" assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 c.p.m.p., non possono essere altre o di piu' di quelle indicate nell'art. 3 c.p.m.p. (militari in servizio) e nell'art. 5 c.p.m.p. (militari considerati in servizio) questi ultimi caratterizzati dall'assenza del servizio effettivo ma, al contempo, dalla permanenza di un legame organico con la forza in servizio. Per tutti gli altri militari in congedo illimitato che il codice penale militare, ma non la Costituzione, considera appartenenti alle Forze armate, la cognizione dei reati militari spetta ai giudici ordinari e non a quelli militari. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p. nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

Massima n. 18918

La pronuncia di parziale illegittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 263 cod. pen. (v. massima C) per violazione dei limiti della giurisdizione militare segnati dall'art. 103, terzo comma, Cost., in base alla nozione ristretta, in esso accolta, dell'"appartenenza" alle Forze Armate, non impedisce al legislatore di continuare ad usare di una piu' lata nozione di tale "appartenenza", sia ai fini dell'applicabilita' delle fattispecie di reati militari sia per costruire circostanze aggravanti di reati comuni. Come, riguardo alla seconda ipotesi, si riscontra nella qualificazione del "militare in congedo" di cui all'art. 292 bis, secondo comma, cod. pen., aggiunto dall'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 167.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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