Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1992
Corte cost., sent. 5 febbraio 1992, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1992
- Data di deposito
- 5 febbraio 1992
- Data di decisione
- 22 gennaio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 482 del 26 settembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 18096
Come la Corte ha gia' affermato, e va ribadito, per capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, deve intendersi l'idoneita' del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposizione e' collegata e che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezze, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita' sotto il profilo dell'arbitrarieta' o irrazionalita'. Ne discende che anche le indennita' di buonuscita erogate dall'Enpas sono tassabili, purche' i meccanismi impositivi siano tali da garantirne le finalita' previdenziali a norma dell'art. 38 Cost.: il che fa appunto la legge n. 482 del 1985, poiche' il congegno impositivo previsto dall'art. 2 esenta da tale imposizione una parte di tali indennita', d'importo crescente rispetto alla durata del rapporto di lavoro, secondo una scelta non irrazionale nella sua discrezionalita', prevedendo, in ogni caso, per tutte le liquidazioni, di qualsiasi importo, una quota esente. - S. nn. 178/1986 e 373/1988.
Massima n. 18097
Come la Corte ha gia' affermato, e va ribadito, il principio della capacita' contributiva espresso dall'art. 53, comma primo, della Costituzione, va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento diseguale. In una tale ottica, e' legittimo un diverso regime tributario, atteso che trattasi di somme attribuite a titolo diverso ed in relazione a fattispecie non omogenee, tra le indennita' di buonuscita erogate dall'Enpas ed i capitali percepiti in base a contratti di assicurazione sulla vita; cosi' come e' parimenti legittimo un trattamento tributario differenziato, nell'ambito delle indennita' di fine rapporto, per quelle formate, oltre che da contributi obbligatori del datore di lavoro, anche da quelli obbligatori del lavoratore. - S. nn. 178/1986, 373/1988, 400/1987, 877/1988, 513/1990, 231/1991.
Massima n. 18099
Ai fini dell'imposizione fiscale la quota dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. afferente ai periodi di tempo e di attivita', cui non corrisponde la prestazione di servizio, riscattati dal dipendente statale a domanda, mediante l'erogazione di un contributo a proprio totale carico, in base all'art. 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, assume una propria fisionomia, che non la rende comparabile ne' all'indennita' di buonuscita connessa ai periodi di effettiva prestazione del servizio, ne' ai capitali percepiti in base ai contratti di assicurazione sulla vita: quanto alla prima, perche' non e' correlata ad un rapporto previdenziale automatico, connesso alla prestazione di un servizio effettivamente reso all'interessato, ne' e' caratterizzata da un meccanismo contributivo istituzionalmente e cumulativamente riferibile al datore e al prestatore di lavoro; quanto ai secondi, perche' non si ricollega ad alcuna situazione negoziale imputabile agli interessati, contraddistinta dalla proporzionalita' tra premio e rischio, secondo criteri che rapportano il capitale assicurato al premio corrisposto, in base al calcolo di probabilita' dell'evento. Pertanto la diversita' del regime impositivo applicabile alle quote suddette, rispetto a quelli vigenti per i capitali percepiti in base a contratti di assicurazione sulla vita, nonche' - anche per effetto delle sentenze di illegittimita' pronunciate al riguardo dalla Corte costituzionale - per le indennita' di buonuscita nelle altre su descritte ipotesi, e' il risultato di una valutazione non irrazionale del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', che non comporta violazione dell'art. 53 Cost.. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte qua, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze