Corte costituzionale
Sentenza n. 418/1992
Corte cost., sent. 9 novembre 1992, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 418/1992
- Data di deposito
- 9 novembre 1992
- Data di decisione
- 22 ottobre 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:418
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 1, comma 2, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 1, comma 3, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 4, comma 1, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 2, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 14, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 5, comma 4, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Parametri
- art. 117, Costituzione
- Costituzione
Massime
Massima n. 18962
La "protezione civile", consistendo in un complesso di attivita' finalizzate a tutelare da eventi calamitosi beni fondamentali degli individui e della collettivita', e coinvolgendo potenzialmente l'intero arco delle amministrazioni, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio, non puo' farsi coincidere con materie di competenza regionale e di piu' limitata estensione, quali i lavori pubblici - per sua natura circoscritta ad una determinata categoria di opere - e l'urbanistica, pur intendendo quest'ultima come comprensiva della tutela del territorio e della difesa del suolo. - Sulla difesa del suolo, v. S. n. 85/1990.
Massima n. 18963
La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, lungi dal modificare la ripartizione delle materie e delle competenze fra Stato e regioni, corrisponde all'ineludibile esigenza di una direzione unitaria degli interventi cui sono chiamati - tanto in fase di previsione e prevenzione dei rischi, che in fase di emergenza - molteplici organismi, sia statali che territoriali, qualificati come componenti del servizio; a tal fine - tenuto conto della rilevanza nazionale delle attivita' di tutela nel loro complesso e dell'ampio coinvolgimento in esse dell'amministrazione statale - e' giustificata l'attribuzione di poteri di promozione e coordinamento al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per la protezione civile (in coerenza con le previsioni dell'art. 95 Cost. e con l'art. 5, L. n. 400 del 1988), senza che cio' comporti lesione alcuna di competenze regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma secondo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).
Massima n. 18964
La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, in coerenza con il complessivo suo criterio ispiratore, assicura la partecipazione di tutti gli organismi non statali interessati - tra cui le regioni - sia alle attivita' di emergenza che alla previsione e prevenzione dei rischi; non puo' quindi desumersi un intento monipolistico del legislatore statale - compulsivo delle competenze regionali - ne' dall'istituzione del Dipartimento della protezione civile (costituente l'indispensabile supporto per le attivita' governative di promozione e coordinamento) ne' dall'affidamento ad esso della programmazione e pianificazione nazionale degli interventi (alla quale concorrono le stesse regioni in seno al Consiglio nazionale della protezione civile e alla Conferenza permanente Stato-regioni), e tantomeno dalla classificazione degli eventi calamitosi in base alla causa di essi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma terzo, 2, e 4, comma primo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).
Massima n. 18965
Non e' irrazionale che, a fronte di eventi calamitosi che determinino un imminente e grave pericolo per l'integrita' di beni fondamentali individuali e collettivi, siano individuate autorita' in grado di agire immediatamente coordinando l'azione di tutti gli organismi implicati, ne' e' irrazionale che tali autorita' siano individuate in quelle statali, tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso quello statale; non e' percio' contestabile dalle Regioni che gli organi centrali possono nominare "commissari delegati" in presenza di eventi calamitosi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, ne' che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale quando l'evento calamitoso comunque richieda l'intervento di piu' enti ed amministrazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 5, comma quarto, e 14, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo e terzo comma, 2, 4, primo comma, 5, quarto comma e 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), sollevate dalla Regione Lombardia col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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