Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1992

Corte cost., sent. 9 novembre 1992, n. 416

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
416/1992
Data di deposito
9 novembre 1992
Data di decisione
22 ottobre 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:416

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18871

Riguardo al procedimento per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole, contenuti nella sentenza di separazione, ne' nel testo originario dell'art. 710 cod.proc.civ., ne' in quello novellato dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331 (che ha stabilito che tale procedimento invece che con il gia' previsto rito ordinario si svolga in camera di consiglio) e' prescritto l'intervento del pubblico ministero. Pertanto, in mancanza di tale testuale indicazione, deve ritenersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione - che sul punto costituisce diritto vivente - che per l'adozione delle suddette modifiche, ancorche' riguardanti la prole, l'intervento del pubblico ministero non sia necessario.

Massima n. 18872

Dopo che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (ripristinando una norma gia' contenuta nell'art. 9 della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, ma poi eliminata dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436) ha specificatamente prescritto, per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli, la partecipazione del pubblico ministero, e' del tutto ingiustificato che per la modifica degli stessi provvedimenti, quando siano stati emanati nella sentenza di separazione, ne' nell'impugnato testo originario ne' in quello novellato (dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331) dell'art. 710 cod.proc.civ., l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (v. massima A) non sia invece richiesto: atteso che, se tale intervento, nel caso di modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi, analogo (se non ancor piu' pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione riguardanti la prole. Tale differenziazione, inoltre, e' in contrasto con la tendenza - chiaramente emersa, sotto vari altri aspetti, dagli atti parlamentari, nella citata legge n. 74 del 1987 e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale - ad una graduale assimilazione, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, delle norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio. Pertanto - con riferimento ai giudizi per la modifica delle condizioni di separazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - va dichiarata la illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12 marzo 1987), dell'art. 710 cod.proc.civ. (testo originario) nella parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non prevede l'intervento del pubblico ministero. Va inoltre dichiarata, in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 710 cod.proc.civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988, n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole. - ved., in merito all'esigenza di tutela dei figli minori, le sentt. nn. 144/1983 e 185/1986, e, in relazione al processo di graduale assimilazione delle discipline della separazione personale dei coniugi e del divorzio, le sentt. nn. 454/1989 e 176/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole;

2) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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